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giovedì 3 ottobre 2013

LA MAGGIORANZA ARCHIVIA (PER SEMPRE) LA SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE



Quello che avevamo segnalato per tempo, si è puntualmente verificato. In commissione la maggioranza ha soppresso l’articolo 12 del decreto sul femminicidio e con esso ha di fatto reso impossibile la soppressione delle Province. Poiché la norma che prorogava i commissariamenti fino a giugno 2014 è stata cancellata questo significa che alla prima occasione utile si svolgeranno le elezioni provinciali, dunque le 110 province italiane sono salve e con loro i rispettivi presidenti, assessori, consiglieri e consulenti vari.
Il blitz con cui è stata archiviata una delle riforme sulla quale si erano impegnati solennemente non solo tutti i partiti, salvo la Lega, ma anche i governi passati e presenti (Monti e Letta) in un’ottica di risparmio, ha risvolti paradossali.
Il primo è che l’archiviazione della riforma di abolizione delle province avveniva mentre il premier Enrico Letta prima al Senato e poi alla Camera, nel discorso sulla fiducia diceva basta promesse alle quali la gente non crede più  e addirittura accelerava sulle riforme costituzionali, prevedendone la realizzazione entro un anno invece che in 18 mesi. Forse è proprio per fare prima che la riforma delle Province è stata cancellata.
Il secondo riguarda un governo che a fronte di una maggioranza che gli preannuncia uno schiaffone doloroso , invece di difendersi porge (demo)cristianamente pure l’altra guancia. La soppressione dell’articolo 12 è infatti avvenuta con il parere favorevole del sottosegretario Sesa Amici.
Terzo e più interessante elemento riguarda la motivazione con cui è stata giustificata la soppressione dell’articolo 12. Gian Claudio Bressa, capo gruppo Pd in I commissione, ha tirato in ballo la necessità di cancellare quell’articolo per evitare rischi di incostituzionalità. Poiché, come noto, sui decreti legge ai fini della loro promulgazione il Capo dello Stato esercita un vaglio preventivo di legittimità costituzionale, e solo in caso di vaglio positivo li firma, per deduzione logica le argomentazioni addotte da Bressa costituiscono una critica all’operato del capo dello stato.
Il capo dello stato, per coloro che hanno sostenuto la soppressione dell’articolo 12, ha dunque clamorosamente sbagliato nell’operare il suo vaglio di costituzionalità.

giovedì 18 aprile 2013

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA



Il Parlamento in seduta comune a cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90 comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne. Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64 che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni (maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della costituzione).
Per il resto si fa riferimento al regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del Senato.
La specificità istituzionale del parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.