Il Parlamento in seduta comune a
cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di
Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle
Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e
segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e
nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta
comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla
Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della
seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e
stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla
costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione
del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90
comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione
di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che
regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne.
Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64
che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per
il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni
(maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della
costituzione).
Per il resto si fa riferimento al
regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la
presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo
svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di
Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute
del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del
Senato.
La specificità istituzionale del
parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero
che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si
succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del
giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa
da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.

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