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lunedì 15 settembre 2014

GRASSO (E BOLDRINI) HANNO RAGIONE SU CSM E CONSULTA MA DIANO ESEMPIO CONCRETO IN AULA



Il Presidente del Senato Pietro Grasso ha tentato di sollecitare in maniera “decisa” il Parlamento al fine di sbloccare lo stallo che perdura ormai da tempo riguardo all’elezione dei componenti mancanti del Csm e della Corte Costituzionale. Grasso da ultimo, quale argomento di pressione istituzionale, ha paventato l’ipotesi di scioglimento delle Camere. Dal canto suo anche la Presidente Boldrini ha fatto sentire più volte la sua voce, manifestando il suo disagio istituzionale, in merito all’incapacità o alla cattiva volontà del Parlamento nell’assolvere ai compiti che la costituzione gli assegna, ed inoltre ha mantenuto la promessa minaccia di convocare a ripetizione il parlamento in seduta comune.  Ovviamente i presidenti delle due camere, come pure il capo dello stato, hanno ragione in tal senso. Ma alle parole dovrebbero seguire anche fatti e comportamenti consequenziali. Se per i presidenti Grasso e Boldrini, la mancata elezione dei giudici costituzionali e dei membri del csm costituisce una patologia costituzionale non più sopportabile, allora dovrebbero per primi dare il buon esempio, anche fisicamente,  di quanto per loro sia indispensabile sbloccare lo stallo. Come? Presiedendo fisicamente ed ininterrottamente le sedute del Parlamento in seduta comune fino al conseguimento del risultato . Come noto il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera, ma un seggio alla presidenza è riservato per il Presidente del Senato. Fino ad oggi invece, su otto sedute svolte dal 12 giugno (quando si dovevano eleggere solo i giudici costituzionali) Boldrini e Grasso si sono visti in aula solo in tre occasioni e per un tempo limitato, mentre in tutti gli altri casi la presidenza della seduta è stata affidata ai vice presidenti della Camera. In particolare nella seduta del 10 settembre, ovvero quando l’emergenza era da tempo conclamata, Boldrini e Grasso sono rimasti in aula per circa 55 minuti, in una giornata che tra chiame e sospensioni varie è iniziata alle 9 del mattino e si è conclusa alle 23,48 di sera.
Ovviamente la seconda e la terza carica dello stato hanno agende fittissime di impegni che, sovente, sono di grande importanza istituzionale, ma se si ritiene che vi sia in corso un’ emergenza con rilievi costituzionali da sbloccare ad ogni costo, beh allora anche la loro costante presenza ai banchi della presidenza (ovviamente con qualche pausa che consenta loro di ritemprarsi fisicamente) sarebbe la pressione istituzionale più auspicabile.    

mercoledì 4 dicembre 2013

(IN ATTESA DELLA CONSULTA) COS'E' E COME FUNZIONA LA GIUNTA DELLE ELEZIONI



L’atteso pronunciamento della Corte Costituzionale in merito ad eventuali profili di incostituzionalità della legge elettorale, probabilmente avrà l’effetto di spostare i riflettori dell’attenzione pubblica su un organo della Camera solitamente poco conosciuto, la giunta per le elezioni.
Come sostenuto da diversi costituzionalisti, infatti, anche nel caso di giudizio più sfavorevole da parte della Consulta nei confronti del porcellum, appare praticamente impossibile che le elezioni di febbraio vengano invalidate e con esse l’attuale legislatura, semmai il problema alla Camera verterà sui deputati eletti grazie al premio di maggioranza ( e dunque tutti di Pd, Sel e Centro Democratico) la cui elezione deve ancora essere convalidata dalla Giunta per le elezioni di Montecitorio.
La Giunta per le elezioni ha come compito primario proprio quello di verificare la regolarità delle elezioni svolte e dunque di proporre la convalida dei deputati eletti (la giunta ha anche altre compiti quali quello di accertare le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che sopraggiungano nel corso della legislatura). Il potere di verifica e convalida delle elezioni da parte della Giunta deriva dall’articolo 66 della Costituzione, che demanda a ciascuna camera il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti, e dagli articoli 17 e 17-bis del regolamentodella Camera.
La Giunta delle elezioni funziona inoltre sulla base di un proprio regolamento interno, approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998. La giunta è formata da 30 componenti nominati dal presidente della Camera. La principale differenza con le altre giunte e commissioni sta nel fatto che i deputati componenti della giunta non possono rifiutare la nomina e neppure dimettersi una volta nominati.
Il lavoro di verifica delle elezioni è svolto circoscrizione per circoscrizione attraverso l’esame dei verbali degli uffici elettorali e degli eventuali ricorsi presentati. La  giunta presenta poi una relazione sul lavoro svolto che, come previsto dall’articolo 17-bis del regolamento, quando in tema di verifica dei poteri si basa esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non è sottoposta al voto dell’Assemblea, salvo richiesta di venti deputati. Non ostante sia considerato un organo di garanzia, e proprio per questo la presidenza della giunta è attribuita ad un esponente della minoranza, si tratta di un lavoro quasi sempre notarile e burocratico che pone la giunta al riparo da roventi polemiche politiche e in una sorta di cono d’ombra per l’intera durata della legislatura.
Come già accaduto al Senato per la vicenda Berlusconi, vedremo se l’eventuale verdetto della Consulta scaricherà su quest’organo, presieduto dal deputato 5 stelle Giuseppe D’Ambrosio, tutte le tensioni e polemiche relative al Porcellum.

lunedì 25 novembre 2013

LA MOZIONE M5S SULLE PENSIONI D'ORO



Oggi l’aula della Camera avvia la discussione sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che propone un prelievo sulle pensioni d’oro al fine di ottenere maggiori risorse da redistribuire tra le pensioni minime. Il provvedimento era stato presentato qualche settimana fa in una conferenza stampa, ma non aveva avuto molta eco.
Il tema delle pensioni d’oro è un tema al tempo stesso di grande attualità tra l’opinione pubblica e estremamente complicato a seguito della ormai nota sentenza della corte Costituzionale che ha bocciato il prelievo straordinario sulle pensioni più alte varato a suo tempo dal governo Monti.
Il Movimento 5 stelle torna su questa spinosa questione e propone una sua ricetta. Ovviamente si tratta di una mozione, e cioè di un semplice atto di indirizzo che anche se approvato impegnerebbe solo politicamente il governo, non avendo ovviamente alcuna cogenza come avrebbe un provvedimento normativo.
La questione è però interessante, ed è per questo che ce ne occupiamo, per più aspetti. Il primo è che la mozione impone comunque un dibattito politico su un argomento, quello di un intervento sulle pensioni più alte, che finora ha suscitato molte parole ma pochi atti concreti.
Il secondo aspetto riguarda la soluzione prospettata, in questo caso da M5S, per aggirare il paletto posto dalla Consulta sul tema. Va ricordato infatti che la Corte Costituzionale aveva bocciato la norma varata da Monti giudicandola come un ingiusto prelievo fiscale che colpiva solo una categoria di cittadini ( i pensionati che percepivano pensioni superiori a 90 mila euro) per aggiustare i conti pubblici.
Partendo proprio da qui, la mozione presentata in realtà propone un prelievo progressivo su tutte le pensioni fatta eccezione per quelle minime. Ovviamente il prelievo è infinitesimale per le pensioni che vanno da 1 fino a 6 volte il minimo, pari allo 0.1%, per arrivare ad un’aliquota del 32% sulle pensioni oltre il 50 volte l’emolumento minimo.
Dai calcoli effettuati dai penta stellati si otterrebbero circa 1 miliardo e 142 milioni di euro da destinare alle pensioni più basse che otterrebbero in tal modo un aumento di 518 euro annui. In sostanza una mensilità aggiuntiva.
Ovviamente e sempre al fine di evitare la mannaia dell’incostituzionalità il prelievo straordinario e la conseguente redistribuzione alle pensioni più basse è limitata ad un periodo di tre anni.
Ovviamente anche su questa soluzione proposta ci possono essere dei dubbi in merito alla costituzionalità (per il fatto che l’intervento potrebbe essere considerato ancora una volta settoriale, ovvero solo i percettori di pensioni) o comunque insufficiente nelle coperture. Staremo a vedere quali saranno le reazioni, ad iniziare da quella del governo.

giovedì 18 aprile 2013

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA



Il Parlamento in seduta comune a cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90 comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne. Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64 che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni (maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della costituzione).
Per il resto si fa riferimento al regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del Senato.
La specificità istituzionale del parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.