Sulla vicenda che ha coinvolto il questore Stefano Dambruoso
e la deputata Loretta Lupo, abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di
esprimere la nostra opinione, oltre che per far decantare gli animi fin troppo
accessi, anche e soprattutto per avere un quadro chiaro e definito dell’episodio.
Che il questore abbia colpito la deputata è un fatto che,
dopo la visione delle immagini e le scuse dello stesso Dambruoso, è acclarato.
Allo stesso modo basta guardare il filmato pubblicato anche da qualche sito di
quotidiani per accorgersi che la dinamica dell’impatto tra il braccio del
questore e il volto della Lupo avviene con una dinamica che vede il braccio
andare verso il volto e non viceversa. Non solo ma dalle immagini successive si
vede che quando i due protagonisti dopo l’impatto si fronteggiano faccia a
faccia, Dambruoso assesta una spinta brusca alla Lupo che, considerando la
differenza di mole tra i due soggetti poteva anche portare la deputata a
cadere.
Ciò detto, dell’episodio appena descritto, l’elemento che
riteniamo più istituzionalmente grave e che ci auguriamo nell’interesse dell’istituzione
Camera sia tenuto adeguatamente in considerazione ai fini delle sanzioni
disciplinari da irrogare, non è il fatto che un uomo abbia colpito una donna, né
che due deputati siano giunti al contatto fisico. Bensì che un deputato questore,
ed in particolare il questore anziano*, sia stato coinvolto in maniera
rilevante in un tumulto d’aula ed in uno scontro fisico.
L’articolo 10 comma 2 del regolamento attribuisce ai
questori il compito di sovrintendere al mantenimento dell’ordine nella sede
della Camera. Premesso che il comma specifica che tale compito deve essere
assolto secondo le disposizioni del Presidente, non significa che i questori
debbano assicurare l’ordine in prima persona ponendosi, al pari di generali
romani, al capo delle legione, ma se mai di assegnare direttive precise ai
commessi, perché solo a questi ultimi spetta il ruolo di eventuale
interposizione fisica quando le condizioni lo richiedano.
Il fatto che la figura istituzionale alla quale è demandata
l’organizzazione dell’ordine e della sicurezza all’interno della Camera, si
faccia cogliere a violare quell’ordine partecipando ad un tumulto d’aula in
prima persona deve, e non può essere diversamente, costituire un’aggravante
nell’irrogare sanzioni disciplinari da parte dell’ufficio di presidenza.
Poiché sulla base dei precedenti dell’Ufficio di presidenza
la pena massima da irrogare a seguito di tumulti è la sospensione di 15 giorni,
per evitare polemiche e soprattutto per tutelare la credibilità delle
istituzioni di governo interno alla Camera, questa è la sanzione che dovrà
essere tassativamente inflitta al questore Dambruoso. Ovviamente aggiungere
alla sospensione una formale lettera di duro richiamo da parte della presidente
sarebbe più che opportuno. Se poi nel tentativo di stemperare lievemente le
responsabilità di Dambruoso si deciderà di irrogare una sospensione anche alla
Lupo (da 1 a 3 giorni non di più ovviamente) si faccia pure, perché alla luce
dei precedenti ci potrebbe anche stare, visto che la Lupo non si trovava al suo
posto ma presso i banchi del governo mentre si stava inscenando una protesta
proprio verso il governo, l’importante è che a Dambruoso non si sconti un
giorno dei 15 che deve avere.
Per quanto riguarda le dimissioni, pure richieste da M5S, è
bene chiarire che trattandosi di un atto politico l’Ufficio di Presidenza non
potrà comunque, anche volendolo, irrogare una sanzione del genere. Certo è che
a fronte della massima sanzione disciplinare e di un duro richiamo ufficiale da
un lato sarebbe opportuno che, se davvero ha rispetto delle istituzioni
interne, Dambruoso riflettesse seriamente sull’abbandono della carica
istituzionale che ricopre, dall’altro le richieste politiche di dimissioni
acquisteranno ancora più legittimità e razionalità essendo molto probabilmente
la prima volta in assoluto che il questore anziano è oggetto di una grave
sanzione disciplinare.
*Questore anziano è la definizione attribuita al capo del
collegio dei questori, carica ricoperta nella legislatura, da quello dei tre
questori eletto dall’assemblea con più voti