I PRECEDENTI DELL'AULA



4 DICEMBRE 2013 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 119 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO 

Il dibattito che ha preceduto l’occupazione dei banchi del governo da parte dei deputati 5 stelle, nella seduta del 4 dicembre, è interessante perché pone un precedente in merito all’interpretazione dell’articolo 119 comma 4 del regolamento Camera. L’articolo 119 comma 4 stabilisce che durante la sessione di bilancio la Camera non possa approvare leggi che comportino nuove spese o minori entrate, ad eccezione di quelle di conversione dei decreti legge, dei collegati alla manovra di bilanci e ad eccezione delle ratifiche dei trattati nei casi in cui la mancata ratifica dei trattati possa comportare la responsabilità dello stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. Poiché all’ordine del giorno dell’aula vi era proprio la ratifica di un trattato relativo ad un gasdotto adriatico, il gruppo M5S ha chiesto chiarimenti in merito alla presidenza, alla luce del fatto che nel trattato da convertire non erano previste sanzioni in caso di mancato rispetto della tempistica per la conversione. La presidente di turno ha risposto che l’inserimento all’ordine del giorno della ratifica del trattato era stato deciso nel corso di una precedente capigruppo sulla base delle motivazioni addotte dal governo che la mancata conversione del trattato avrebbe comportato delle responsabilità per l’Italia. Aggiungendo inoltre che essendo il governo il titolare della politica estera la presidenza doveva rimettersi all’interpretazione fornita da questo in merito alle clausole del trattato oggetto di esame. L’intervento successivo del ministro per i rapporti con il parlamento è quello che a nostro avviso è determinante a dar vita ad un precedente del quale si dovrà tener conto ai fini delle interpretazioni future dell’articolo 119 comma 4. Infatti Franceschini ha dichiarato “Non è assolutamente detto da nessuna parte, in questo caso come in generale, che l'inadempimento debba avere come conseguenze inevitabili sanzioni economiche. È chiaro che non ci sono sanzioni economiche. Qui non stiamo violando obblighi comunitari, che è una delle due opzioni regolamentari. Abbiamo sottoscritto un accordo. L'accordo prevede che venga realizzata quest'opera da un concorso di imprese dei tre diversi Paesi.
  La valutazione del Governo italiano, che ha sottoscritto quell'Accordo, già ratificato dagli altri due Paesi, è che si realizzi un sostanziale inadempimento se non viene sottoposto al voto dell'Aula – perchè non è che deve essere approvato, lo deciderà il Parlamento – nei tempi necessari per rispettare questo Accordo internazionale tra i tre Paesi e consentire la firma dello stesso, come è stato fissato, il 17 dicembre. Tutto qua.
Alla luce della spiegazione del governo e soprattutto del fatto che la Presidenza ha confermato l’ordine del giorno stabilito, è abbastanza evidente il ridimensionamento apportato all’applicazione dell’articolo 119 comma 4, almeno per quanto attiene la ratifica dei trattati internazionali. L’articolo è di fatto svuotato nella distinzione che opera tra ratifiche che comportino responsabilità e quelle che invece non le comportano, ma soprattutto la valutazione di quali eventuali leggi di ratifica si possano esaminare e approvare in sessione di bilancio è rimessa interamente alla valutazione dei governo.

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9 APRILE 2013 VOTAZIONE SENZA REGISTRAZIONE DEI NOMI SU COMMISSIONE SPECIALE
Il movimento cinque stelle e Fratelli d’Italia hanno chiesto  che la votazione sull’integrazione dei poteri alla commissione speciale potesse svolgersi con registrazione dei nomi, ovvero il sistema di votazione elettronico a seguito del quale risulta come ha votato ogni singolo deputato.  A questa richiesta il presidente di turno ha risposto che si sarebbe invece proceduto con voto senza registrazione di voti, perché sulla base dei regolamenti e della prassi, l’estensione dei poteri di una commissione speciale è da considerarsi una questione procedurale e dunque si procede a norma dell’articolo 41 e 53, primo comma del regolamento. Di seguito si riporta il testo stenografico della risposta del presidente di turno.

Come espressamente chiarito dalla Presidenza della Camera nella riunione della Giunta per il Regolamento del 7 febbraio 1995, la deliberazione relativa all'istituzione di una Commissione speciale di cui all'articolo 22, comma 2, del Regolamento, riveste un carattere organizzativo e procedurale. Tale natura ne determina, conseguentemente, la disciplina applicabile alla discussione e alla votazione, che è quella stabilita dall'articolo 41 del Regolamento. La modalità di votazione prescritta da tale ultima disposizione è quella per alzata di mano, procedendosi con voto tacito ove non vi siano obiezioni, come peraltro è accaduto in occasione della delibera istitutiva della Commissione del 26
La prassi in materia è assolutamente costante nel senso sopra indicato. Il voto per alzata di mano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione del risultato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti, che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, come ovviamente il Presidente ha predisposto.”

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