L’emendamento Pagano al ddl 2798, che prevede la punibilità della diffusione di registrazioni
segrete a scopo diffamatorio, ha suscitato roventi polemiche arrivando a far
sorgere dubbi non solo tra esponenti della maggioranza, ma anche tra membri del
governo. Lo stesso ministro Guardasigilli ha espresso perplessità in merito.
Tralasciando
il giudizio di merito sulla norma approvata, in questi casi è opportuno e
interessante andare a vedere cosa sia successo e quali reazioni abbia suscitato
l’emendamento, oggi contestatissimo, dal momento del suo deposito, all’atto
della sua approvazione.
L’emendamento Pagano (emend. 25.100) è stato
depositato come tutti gli altri nella seduta del 24 giugno nella seguente
formulazione: “Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis).
Prevedere che chiunque
effettui fraudolentemente riprese o registrazioni di comunicazioni o
conversazioni svolte in sua presenza, al fine di diffonderle, sia punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e che la pena sia aumentata in caso di
diffusione dei contenuti delle comunicazioni o conversazioni. Il delitto di cui
al periodo precedente è perseguibile a querela della persona offesa e la
punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni di comunicazioni di
cui al primo periodo siano utilizzate nell'ambito di un procedimento dinanzi
all'autorità giudiziaria al solo fine di esercitare il diritto di difesa.
Nelle sedute
successive nessun deputato pronuncia alcuna critica nei confronti di questo
emendamento.
Nella seduta
dell’8 luglio il Governo presenta una serie di emendamenti al testo che però
non riguardano l’articolo 25 della proposta di legge, articolo al quale è stato
depositato l’emendamento Pagano.
Nella seduta
del 14 luglio la relatrice del provvedimento, Donatella Ferranti, esprime
parere favorevole all’emendamento a patto che sia riformulato nel seguente
modo: “al Comma 1, dopo la lettera a)
inserire la seguente:
a-bis) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.
a-bis) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.
Anche sulla
riformulazione proposta e sul parere favorevole nessuno dice nulla fino alla
seduta del 23 luglio quando l’emendamento viene messo ai voti. Anche al momento
del voto e dopo la sua approvazione dal resoconto non risultano critiche di
merito e tanto meno proteste vibrate. Anzi il deputato Ferraresi(M5S) si
dichiara d’accordo con la procedura proposta dalla relatrice per la
prosecuzione dei lavori.
Solo nella
seduta successiva compare il primo cenno esplicito di critica all’emendamento
approvato da parte della Deputata Sarti(M5S). Il resto è storia abbastanza nota
e ampiamente riportata dai giornali, con tanto di cartelli contro il bavaglio e
dubbi postumi in maggioranza e opposizione.