Il parere approvato ieri dalla
commissione finanze in relazione all’atto del governo 256 (la bozza di dlgs che
interviene sui mutui e sul rapporto tra creditore e debitore) presenta aspetti
di estremo interesse in vista del recepimento di alcune delle condizioni
inserite nello stesso e che il governo
ha dichiarato di voler recepire, spostando ora inevitabilmente l’attenzione al
testo definitivo del dlgs che leggeremo solo in Gazzetta.
Il riferimento è alla condizione
n.2 e 3, lettera a) contenute nel parere. Il relatore Sanga ha confenzionato,
credo non casualmente, uno slalom tra proposte di modifica da attuare con norme
di rango primario e modifiche porre in essere con norme di rango secondario.
La condizione n. 2 recita “provveda
il governo a emanare un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo
comma 3 dell’articolo 120-quinquiesdecies del TUB, per specificare i profili
attuativi della disposizione, al fine di fugare le incertezze rispetto al
concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo…”
Di fatto la condizione stabilisce
dunque che il governo proceda in futuro ad un provvedimento attuativo (DPR, DM
o altro non è specificato) del comma 3 dell’articolo 120-quinquiesdecies,
ovvero la disposizione che prevede esplicitamente che, a seguito di specifico
accordo tra le parti, in caso di mancato pagamento di un debito questo possa
essere coperto attraverso l’acquisizione e la vendita da parte del creditore
del bene dato in garanzia reale.
E’ evidente che tale condizione
sarà davvero recepita e potrà essere attuata solo se in calce all’articolo 120-quinquiesdecies sarà inserita una
disposizione che rinvia espressamente ad un provvedimento attuativo.
Una norma di rango secondario
(come il regolamento) può essere adottato, in relazione ad una disposizione di
rango primario, come appunto la legge, solo in forza di un’ulteriore
disposizione di legge in tal senso. Il parere della commissione parlamentare
non ha valore di legge, dunque se nel decreto legislativo non sarà prevista all’articolo
in questione una disposizione esplicita che rinvia ad un provvedimento
attuativo, la condizione posta non potrà essere attuata.
Stesso discorso vale per la
condizione numero 3, lettera a) che rinvia sempre al provvedimento attuativo di
rango secondario il compito di specificare quando si verifica l’inadempimento
del debito, specificando ulteriormente che non si possa verificare per una
morosità comunque inferiore alle 18 rate. Ad una novella da apportare direttamente
al testo del dlgs, e dunque con norma di rango primario, rimanda la stessa
condizione per inserire la disposizione che ai fini del passaggio del bene
reale dal debitore al creditore stabilisce che non si applica la disposizione
già vigente sulle 7 rate.
A tal proposito viene da
domandarsi perché per le modifiche proposte al decreto legislativo in esame il
parere non faccia riferimento, seppure generico, solo a norme di rango
primario, ma distingua tra queste e quelle di rango secondario. Non è chiaro in
particolare perché l’intervento in merito alle rate non pagate che fanno
scattare l’inadempimento sia articolato per metà con norma di rango primario e
per l’altra con un rinvio ad un provvedimento attuativo.
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