lunedì 14 marzo 2016

LA LEGGE SULLE AUTO BLU LE MODIFICHE SE LE E' ANDATE A CERCARE


Questa settimana l'aula di Montecitorio sarà chiamata ad esaminare la proposta di legge in tema di dismissione della così dette auto blu.
La proposta di legge (a.c. 3220) è stata presentata dal gruppo 5 Stelle (a prima firma Sorial) e la sua calendarizzazione prima in commissione e poi in aula è stata imposta nella quota di tempi reservati dal regolamento alle iniziative dei gruppi di opposizione.
Il testo è stato modificato, anche in maniera considerevole, nel corso dell'esame in I commissione, ed è molto prbabile che ciò produrrà qualche polemica da parte dei presentatori. Il problema è capire se queste proteste saranno giustificate o, al contrario, erano proprio le proteste il fine ultimo dell'iniziativa legislativa adottata.
Leggendo il testo della proposta di legge iniziale balzano all'occhio alcune disposizioni o di portata eccessivamente rigida, oppure formulate in maniera troppo generica.
L'articolo 1 prevedeva, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere all'acquisto o alla locazione di autovetture di servizio. Divieto disposto sine die senza alcun termine temporale. Delle autovetture di servizio si è fatto certamente un uso più che eccessivo, ma è evidente che una disposizioni come questa è eccessivamente rigida, perchè quando in un futuro non meglio precisato si sarebbe posta la necessità per qualche amministrazione di procedere all'acquisto di qualche autovettura per consetirlo si sarebbe dovuti ricorrere ad una modifica legislativa.
Anche il divieto di utilizzare le autovetture di servizio, a stare alla lettera della proposta di legge valeva erga omnes, con la sola deroga (riconosciuta anche ai fini dell'acquisto di nuove vetture) prevista per il servizio di sicurezza e ordine pubblico, militare e di difesa, sicurezza stradale, tutela della salute e servizi ispettivi di natura fiscale e contributiva. Dunque, sempre dalla lettera della proposta di legge, un ministro per spostarsi per impegni di natura istituzionale non avrebbe potuto usufruire dell'auto di servizio.
Le disposizioni, inoltre, comprendevano anche regioni e province autonome mettendosi, dunque a rischio di una possibile pronuncia di incostituzionalità.
L'articolo 2 disponeva che i proventi della vendita della autovetture di servizio fossero destinati al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e fin qui ok. Il problema stava nella formulazione che prevedeva che anche " le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni" confluissero nel suddetto fondo. Va da se che una simile formulazione è troppo generica per essere attuata, anche volendolo. Queste dotazioni, infatti, non sono fisse e variano da amministrazione ad amministrazione.
Tutto ciò per sottolineare che il testo uscito dalla commissione, potrà anche aver ecceduto nel senso opposto (anche se è da vedere), ma il testo originario in esame ha offerto il destro alla presentazione di una serie di modifiche che poi potrebbero anche aver contribuito a stravolgerlo, invece di limitarsi a correggerlo.

Nessun commento:

Posta un commento