All’esame delle commissioni della
Camera c’è la bozza di un Dpr che aveva preoccupato non poco i lavoratori del
comparto sicurezza, perché a questo provvedimento era affidato il compito di
armonizzare il sistema pensionistico di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Vigili del fuoco, alle norme introdotte dalla riforma Fornero. Il
provvedimento prevede anche per i lavoratori del comparto sicurezza l’introduzione
del sistema delle finestre per la pensione di vecchiaia, ritardando di fatto l’effettiva
andata in pensione di 1 anno e tre mesi fino al 2015 e successivamente di 1
anno e otto mesi dal 2016. Inoltre per le pensioni di anzianità si prevede una
penalizzazione in termini percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 58
anni.
Al di là del contenuto il
provvedimento, almeno per il momento non avrà seguito. Infatti il relatore in
commissione affari costituzionali Emanuele Fiano ne ha già decretato la sorte
negativa, bocciando non i contenuti ma la natura del provvedimento. La sostanza
della raffinata relazione svolta da Fiano sta nel fatto che la modifica del
sistema pensionistico del comparto sicurezza, per uniformarlo alla riforma
effettuata dal ministro Fornero, non può essere realizzata attraverso un
regolamento, quale il Dpr è, ma solo attraverso una legge ordinaria. Poiché i
rilievi che la commissione affari costituzionali formulerà saranno vincolanti,
ciò significa che per il momento le pensioni di poliziotti e carabinieri
resteranno come sono, almeno in attesa che il governo vari un provvedimento di
legge.
Sintesi dei passaggi
più significativi della relazione Fiano
In relazione allo strumento
normativo utilizzato per la disciplina descritta è opportuno ricordare che
l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che: «Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari».
