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martedì 4 giugno 2013

NESSUNA MODIFICA ALLE PENSIONI DEI POLIZIOTTI



All’esame delle commissioni della Camera c’è la bozza di un Dpr che aveva preoccupato non poco i lavoratori del comparto sicurezza, perché a questo provvedimento era affidato il compito di armonizzare il sistema pensionistico di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, alle norme introdotte dalla riforma Fornero. Il provvedimento prevede anche per i lavoratori del comparto sicurezza l’introduzione del sistema delle finestre per la pensione di vecchiaia, ritardando di fatto l’effettiva andata in pensione di 1 anno e tre mesi fino al 2015 e successivamente di 1 anno e otto mesi dal 2016. Inoltre per le pensioni di anzianità si prevede una penalizzazione in termini percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 58 anni.
Al di là del contenuto il provvedimento, almeno per il momento non avrà seguito. Infatti il relatore in commissione affari costituzionali Emanuele Fiano ne ha già decretato la sorte negativa, bocciando non i contenuti ma la natura del provvedimento. La sostanza della raffinata relazione svolta da Fiano sta nel fatto che la modifica del sistema pensionistico del comparto sicurezza, per uniformarlo alla riforma effettuata dal ministro Fornero, non può essere realizzata attraverso un regolamento, quale il Dpr è, ma solo attraverso una legge ordinaria. Poiché i rilievi che la commissione affari costituzionali formulerà saranno vincolanti, ciò significa che per il momento le pensioni di poliziotti e carabinieri resteranno come sono, almeno in attesa che il governo vari un provvedimento di legge.
Sintesi dei passaggi più significativi della relazione Fiano
In relazione allo strumento normativo utilizzato per la disciplina descritta è opportuno ricordare che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».