lunedì 29 febbraio 2016

IL DLGS DELLA MADIA CHE LEGIFERA A LEGISLAZIONE PRESUNTA


Il testo di uno (dei tanti) decreti legislativi attuativi della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015) è finalmente disponibile (atto gov. 267). Si tratta del provvedimento attuativo dell'articolo 7 della delega in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
Avremmo voluto effettuare una disamina del suo contenuto (che è in gran parte positivo), ma che rinviamo ad altro post perchè riteniamo di soffermarci preventivamente su un aspetto del provvedimento che ha attirato la nostra attenzione in merito al modo poco usuale e poco ortodosso di redigere due articoli di questa bozza di dlgs.
Uno dei capisaldi dell'attività di scrittura delle leggi è che si legifera sempre a legislazione vigente, dunque facendo riferimento esclusivamente ad atti normativi già in vigore.
In maniera sorprendente ben due disposizioni dell'atto 267 vengono meno a tale fondamentale criterio. Ci riferiamo all'articolo 3, comma 2 lettera b) e all'articolo 21, comma 1, lettera a) in cui le disposizioni recate fanno riferimento "al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.124".
Un riferimento palesemente "casereccio" quanto improprio dal momento che non si fa riferimento alle disposizioni di un provvedimento già vigente, bensì di un provvedimento ancora da adottare (infatti non si cita il numero del dlgs nè la data di entrata in vigore, bensì l'articolo della legge delega che questo dovrà attuare). Non solo, ma si chiede a deputati e senatori delle commissioni competenti di esprimere un parere che, su queste due disposizioni è praticamente in bianco, perchè nessuno le conosce visto che non sono disponibili neppure i testi in bozza.
La cosa non è affatto secondaria perchè si parla di società partecipate e perchè all'articolo 21 della bozza di dlgs in esame si fa riferimento a ben 7 articoli di questo provvedimento che nessuno conosce.
Senza volontà alcuna di fare inutili dietrologie, ci limitiamo semplicemente a sottolineare che siffatte disposizioni non dovrebbero trovare spazio in un provvedimento che, seppure sotto forma di bozza e per un semplice parere, viene sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Ci domandiamo se il DAGL se ne sia accorto e soprattutto siamo curiosi di capire se, in sede di esame la questione verrà sollevata da qualche deputato o senatore.
Da un punto di vista più strettamente tecnico ci domandiamo come possa essere fatto entrare in vigore questo dlgs, con le due disposizioni di cui si sta parlando, prima di far entrare in vigore l'altro provvedimento a cui si fa riferimento ma che al momento non è disponibile neppure in bozza. La risposta sembra ovvia e cioè si farà entrare in vigore il dlgs adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 124/2015 e poi questo provvedimento. Il problema sta nel fatto che questo provvedimento (l'atto 267) è ormai prossimo alla scadenza perchè la delega disposta dall'articolo 7 doveva essere attuata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e non entro 12 mesi come le altre deleghe recate dalla stessa legge.
Staremo a vedere e soprattutto staremo ad aspettare se nel frattempo compariranno, quanto meno in bozza le disposizioni a cui si fa riferimento.

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