Arriva oggi in aula alla Camera il disegno di legge di riforma delle Province, testo che entro domani dovrebbe divenire legge a seguito dell’approvazione definitiva. All’interno di questo provvedimento ci sono un paio di norme delle quali si parla da giorni ma in maniera vaga e non puntuale, tanto che ieri nel corso della trasmissione Porta a Porta Bruno Vespa si è realmente sorpreso di apprendere che vi sarebbe una norma che aumenta di circa 25 mila unità il numero dei consiglieri comunali nei comuni fino a 10 mila abitanti. Di seguito riportiamo i testi di queste norme con un breve commento al fine di fare chiarezza sul punto.
Poiché , a seguito del maxiemendamento del Senato, la legge
si compone di un unico articolo daremo riferimento solo del numero dei commi.
NUMERO DEI
CONSIGLIERI COMUNALI :
Comma 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due;
b)
per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e
il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
b)
le lettere c) e d) sono abrogate.
Il comma sopra riportato modifica in aumento il numero dei consiglieri
comunali previsto dal decreto 138/2011 e
stabilisce che nei comuni fino a 3.000 abitanti i consiglieri comunali
diventano 10 (invece di 6), mentre nei comuni fino a 10.000 abitanti i
consiglieri comunali diventano 12 ( invece di 7 per i comuni fino a 5.000
abitanti e si 10 per i comuni da 5 a 10 mila abitanti).
TRE MANDATI PER
I SINDACI:
Comma 138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
Ai sindaci dei
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti viene consentito un terzo mandato,
dunque un mandato in più.
ALLENTAMENTO INCOMPATIBILITA’ TRA CARICA DI
PARLAMENTARE E SINDACO.
139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
Il comma sopra riportato stabilisce che l’incompatibilità tra la carica
di Sindaco e quella di parlamentare nazionale ed europeo valga solo per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Oggi il limite
è posto fino ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. E’ evidente
che con questa norma aumenta la possibilità che vi sia un numero maggiore di
politici con il doppio incarico, essenso al tempo stesso sindaco e
parlamentare. Una norma che sembra ispirata alla mitica figura di Remo Gaspari,
che per 20 anni è stato sindaco del suo comune natale e al tempo stesso
parlamentare e ministro della Repubblica.

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