venerdì 31 gennaio 2014

UNA RIFLESSIONE ISTITUZIONALE SUL CASO DAMBRUOSO



Sulla vicenda che ha coinvolto il questore Stefano Dambruoso e la deputata Loretta Lupo, abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di esprimere la nostra opinione, oltre che per far decantare gli animi fin troppo accessi, anche e soprattutto per avere un quadro chiaro e definito dell’episodio.
Che il questore abbia colpito la deputata è un fatto che, dopo la visione delle immagini e le scuse dello stesso Dambruoso, è acclarato. Allo stesso modo basta guardare il filmato pubblicato anche da qualche sito di quotidiani per accorgersi che la dinamica dell’impatto tra il braccio del questore e il volto della Lupo avviene con una dinamica che vede il braccio andare verso il volto e non viceversa. Non solo ma dalle immagini successive si vede che quando i due protagonisti dopo l’impatto si fronteggiano faccia a faccia, Dambruoso assesta una spinta brusca alla Lupo che, considerando la differenza di mole tra i due soggetti poteva anche portare la deputata a cadere.
Ciò detto, dell’episodio appena descritto, l’elemento che riteniamo più istituzionalmente grave e che ci auguriamo nell’interesse dell’istituzione Camera sia tenuto adeguatamente in considerazione ai fini delle sanzioni disciplinari da irrogare, non è il fatto che un uomo abbia colpito una donna, né che due deputati siano giunti al contatto fisico. Bensì che un deputato questore, ed in particolare il questore anziano*, sia stato coinvolto in maniera rilevante in un tumulto d’aula ed in uno scontro fisico.
L’articolo 10 comma 2 del regolamento attribuisce ai questori il compito di sovrintendere al mantenimento dell’ordine nella sede della Camera. Premesso che il comma specifica che tale compito deve essere assolto secondo le disposizioni del Presidente, non significa che i questori debbano assicurare l’ordine in prima persona ponendosi, al pari di generali romani, al capo delle legione, ma se mai di assegnare direttive precise ai commessi, perché solo a questi ultimi spetta il ruolo di eventuale interposizione fisica quando le condizioni lo richiedano.
Il fatto che la figura istituzionale alla quale è demandata l’organizzazione dell’ordine e della sicurezza all’interno della Camera, si faccia cogliere a violare quell’ordine partecipando ad un tumulto d’aula in prima persona deve, e non può essere diversamente, costituire un’aggravante nell’irrogare sanzioni disciplinari da parte dell’ufficio di presidenza.
Poiché sulla base dei precedenti dell’Ufficio di presidenza la pena massima da irrogare a seguito di tumulti è la sospensione di 15 giorni, per evitare polemiche e soprattutto per tutelare la credibilità delle istituzioni di governo interno alla Camera, questa è la sanzione che dovrà essere tassativamente inflitta al questore Dambruoso. Ovviamente aggiungere alla sospensione una formale lettera di duro richiamo da parte della presidente sarebbe più che opportuno. Se poi nel tentativo di stemperare lievemente le responsabilità di Dambruoso si deciderà di irrogare una sospensione anche alla Lupo (da 1 a 3 giorni non di più ovviamente) si faccia pure, perché alla luce dei precedenti ci potrebbe anche stare, visto che la Lupo non si trovava al suo posto ma presso i banchi del governo mentre si stava inscenando una protesta proprio verso il governo, l’importante è che a Dambruoso non si sconti un giorno dei 15 che deve avere.
Per quanto riguarda le dimissioni, pure richieste da M5S, è bene chiarire che trattandosi di un atto politico l’Ufficio di Presidenza non potrà comunque, anche volendolo, irrogare una sanzione del genere. Certo è che a fronte della massima sanzione disciplinare e di un duro richiamo ufficiale da un lato sarebbe opportuno che, se davvero ha rispetto delle istituzioni interne, Dambruoso riflettesse seriamente sull’abbandono della carica istituzionale che ricopre, dall’altro le richieste politiche di dimissioni acquisteranno ancora più legittimità e razionalità essendo molto probabilmente la prima volta in assoluto che il questore anziano è oggetto di una grave sanzione disciplinare.

*Questore anziano è la definizione attribuita al capo del collegio dei questori, carica ricoperta nella legislatura, da quello dei tre questori eletto dall’assemblea con più voti

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