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giovedì 27 febbraio 2014

SANZIONI DIFFERITE E A SCAGLIONI LE PITTORESCHE INNOVAZIONI DELL'UDP



Le sanzioni irrogate dall’ufficio di presidenza della Camera a seguito delle vicende verificatesi in aula il 29 gennaio scorso, ed anche a seguito di altri episodi verificatisi in alcune commissioni e nella sala stampa della Camera nei giorni immediatamente successivi, sollecitano diverse riflessioni. In particolare, però, recano alcuni elementi di assoluta novità rispetto alla prassi consolidata in tema di modalità di irrogazione della sanzione e della sua decorrenza.
La prima e più rilevante di queste novità riguarda la decorrenza differita nel tempo della sanzione irrogata. Fino ad oggi, dopo che la sanzione era stata deliberata in sede di ufficio di presidenza, questa aveva decorrenza immediata dal momento della sua comunicazione all’aula. Oggi invece, il presidente di turno Baldelli, nel comunicare all’aula le decisioni assunte ha specificato che tutte le sanzioni disciplinari adottate “in ragione dei lavori parlamentari previsti” sarebbero decorse dal 10 marzo.
Dunque l’ufficio di presidenza ha applicato un criterio politico all’applicazione di una sanzione disciplinare, anche per vicende molto gravi, visto che molti sono i deputati che sono stati puniti con il massimo della sanzione. Poiché la prossima settimana si vota la legge elettorale e i deputati sono sanzionati sono tutti, tranne uno, dell’opposizione, si è ritenuto di differire la decorrenza della sanzione con il fine di evitare polemiche e strumentalizzazioni politiche. Ovviamente tale decisione, poiché non è stato specificato il contrario, costituisce un precedente che potrà valere anche in futuro. Il problema sarà individuare il metro con cui stabilire l’importanza politica di un provvedimento tale da giustificare il differimento di una sanzione. Un decreto controverso è meno importante di una legge elettorale? E l’esame di un provvedimento in materia di giustizia o su uno dei così detti temi etici?
Inoltre, anche se è evidente che si sia arrivati a tale decisione a fronte del gran numero di sanzioni irrogate a deputati di uno stesso gruppo (31 deputati M5S), poiché nulla si è detto su questo aspetto è da ritenersi, almeno fino a quando i resoconti dell’udp saranno disponibili, che il differimento delle sanzioni non ha tenuto conto del numero dei deputati sanzionati, ma solo dell’importanza del tema all’ordine del giorno dei lavori parlamentari. Dunque, in ipotesi, a questo criterio si potrebbe appellare anche un solo deputato che in futuro fosse sanzionato per chiedere il differimento della sua sanzione.
L’altra novità prodotta dalle decisioni dell’Udp riguarda lo scaglionamento in tre blocchi dei deputati che dovranno scontare la loro sanzione, altra cosa mai verificatasi fino ad oggi, almeno in tempi recenti. Basti pensare, per capire la portata innovativa ed anche le conseguenze che il precedente produrrà, che il 19 giugno 2007 furono sanzionati con 10 giorni di sospensione, a seguito di tumulti in aula, 14 deputati del gruppo Lega Nord. Non ostante quel gruppo fosse composto in totale da 23 deputati, le sanzioni ebbero decorrenza immediata e furono scontate in un'unica soluzione da tutti i sanzionati.
Va detto che questa “innovazione” ha almeno un pregio, ovvero evitare che un deputato possa cumulare e scontare senza soluzione di continuità più di 15 giorni di sospensione, anche se irrogati per diverse contravvenzioni al regolamento. E’ il caso ad esempio del Deputato Di Battista che per due infrazioni diverse ha cumulato circa 25 giorni di sospensione (10 + 15). Come noto per prassi la massima sanzione irrogabile sono 15 giorni di sospensione. Nel caso ad esempio di Di Battista la prassi è rispettata, perché gli sono state irrogate due sanzioni una indipendente dall’altra e figlie di procedimenti tra loro diversi. Se però avesse scontato tutti insieme questi giorni di sospensione si sarebbe potuta ingenerare qualche confusione sulla possibilità di una sospensione disciplinare superiore a 15 giorni.
L’ultima novità, non è procedurale, ma politica. Ovvero è la prima volta che al Questore anziano, il capo del collegio dei tre questori, viene comminata la massima sanzione disciplinare per aver partecipato a tumulti. Considerato che tra i compiti dei questori c’è quello di assicurare l’ordine all’interno della Camera, è abbastanza evidente che il questore Dambruoso è delegittimato a permanere nella sua carica. Anzi se rimanesse al suo posto il rischio sarebbe quello di arrecare danno all’istituzione stessa. In questo senso le dimissioni spontanee sarebbero la soluzione ottimale. Ma anche forti azioni politiche per indurlo a tale passo (i membri dell’Udp non sono sfiduciabili) sarebbe legittimo e opportuno.

venerdì 31 gennaio 2014

UNA RIFLESSIONE ISTITUZIONALE SUL CASO DAMBRUOSO



Sulla vicenda che ha coinvolto il questore Stefano Dambruoso e la deputata Loretta Lupo, abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di esprimere la nostra opinione, oltre che per far decantare gli animi fin troppo accessi, anche e soprattutto per avere un quadro chiaro e definito dell’episodio.
Che il questore abbia colpito la deputata è un fatto che, dopo la visione delle immagini e le scuse dello stesso Dambruoso, è acclarato. Allo stesso modo basta guardare il filmato pubblicato anche da qualche sito di quotidiani per accorgersi che la dinamica dell’impatto tra il braccio del questore e il volto della Lupo avviene con una dinamica che vede il braccio andare verso il volto e non viceversa. Non solo ma dalle immagini successive si vede che quando i due protagonisti dopo l’impatto si fronteggiano faccia a faccia, Dambruoso assesta una spinta brusca alla Lupo che, considerando la differenza di mole tra i due soggetti poteva anche portare la deputata a cadere.
Ciò detto, dell’episodio appena descritto, l’elemento che riteniamo più istituzionalmente grave e che ci auguriamo nell’interesse dell’istituzione Camera sia tenuto adeguatamente in considerazione ai fini delle sanzioni disciplinari da irrogare, non è il fatto che un uomo abbia colpito una donna, né che due deputati siano giunti al contatto fisico. Bensì che un deputato questore, ed in particolare il questore anziano*, sia stato coinvolto in maniera rilevante in un tumulto d’aula ed in uno scontro fisico.
L’articolo 10 comma 2 del regolamento attribuisce ai questori il compito di sovrintendere al mantenimento dell’ordine nella sede della Camera. Premesso che il comma specifica che tale compito deve essere assolto secondo le disposizioni del Presidente, non significa che i questori debbano assicurare l’ordine in prima persona ponendosi, al pari di generali romani, al capo delle legione, ma se mai di assegnare direttive precise ai commessi, perché solo a questi ultimi spetta il ruolo di eventuale interposizione fisica quando le condizioni lo richiedano.
Il fatto che la figura istituzionale alla quale è demandata l’organizzazione dell’ordine e della sicurezza all’interno della Camera, si faccia cogliere a violare quell’ordine partecipando ad un tumulto d’aula in prima persona deve, e non può essere diversamente, costituire un’aggravante nell’irrogare sanzioni disciplinari da parte dell’ufficio di presidenza.
Poiché sulla base dei precedenti dell’Ufficio di presidenza la pena massima da irrogare a seguito di tumulti è la sospensione di 15 giorni, per evitare polemiche e soprattutto per tutelare la credibilità delle istituzioni di governo interno alla Camera, questa è la sanzione che dovrà essere tassativamente inflitta al questore Dambruoso. Ovviamente aggiungere alla sospensione una formale lettera di duro richiamo da parte della presidente sarebbe più che opportuno. Se poi nel tentativo di stemperare lievemente le responsabilità di Dambruoso si deciderà di irrogare una sospensione anche alla Lupo (da 1 a 3 giorni non di più ovviamente) si faccia pure, perché alla luce dei precedenti ci potrebbe anche stare, visto che la Lupo non si trovava al suo posto ma presso i banchi del governo mentre si stava inscenando una protesta proprio verso il governo, l’importante è che a Dambruoso non si sconti un giorno dei 15 che deve avere.
Per quanto riguarda le dimissioni, pure richieste da M5S, è bene chiarire che trattandosi di un atto politico l’Ufficio di Presidenza non potrà comunque, anche volendolo, irrogare una sanzione del genere. Certo è che a fronte della massima sanzione disciplinare e di un duro richiamo ufficiale da un lato sarebbe opportuno che, se davvero ha rispetto delle istituzioni interne, Dambruoso riflettesse seriamente sull’abbandono della carica istituzionale che ricopre, dall’altro le richieste politiche di dimissioni acquisteranno ancora più legittimità e razionalità essendo molto probabilmente la prima volta in assoluto che il questore anziano è oggetto di una grave sanzione disciplinare.

*Questore anziano è la definizione attribuita al capo del collegio dei questori, carica ricoperta nella legislatura, da quello dei tre questori eletto dall’assemblea con più voti