giovedì 23 gennaio 2014

LA LEGGE ELETTORALE PARTE CON UNA FORZATURA PROCEDURALE IN COMMISSIONE



L’esame della legge elettorale, ad avviso di questo blog, parte purtroppo con una rilevante (e preoccupante per il futuro) forzatura procedurale in commissione. Il regolamento (art 77 comma 3) e la prassi in particolare individuano le seguenti fasi per l’esame in commissione quando su uno stesso tema vi siano diversi disegni di legge depositati. O tra i testi in esame ne viene scelto uno che è adottato come testo base, e su quello si procede l’esame con la fase emendativa. Oppure si procede elaborando un testo ex novo che sintetizzi le diverse proposte di legge depositate (ma  può contenere anche elementi totalmente nuovi), definito in gergo testo unificato. Ma in quest’ultimo caso non è il relatore a procedere alla riscrittura, bensì un apposito organo nominato apposta  che è il comitato ristretto.
Ieri sera in commissione affari costituzionali non è avvenuta ne l’una, ne l’altra cosa ma il presidente e relatore Sisto (ovviamente con l’accordo dei gruppi di Pd e FI) ha seguito una procedura assolutamente spuria, provvedendo lui stesso a riscrivere ex novo un testo di legge, che di fatto è la traduzione in articolato dell’accordo politico tra Renzi e Berlusconi. Dunque un testo ex novo, che però ha sottoposto alla commissione come testo base.
Come detto si tratta di una forzatura regolamentare perché il testo dell’accordo politico tra Pd e FI è legittimo che divenga il perno della riforma elettorale, ma per farlo a norma di regolamento doveva essere depositato ufficialmente come disegno di legge all’ufficio testi normativi, stampato e abbinato agli altri ddl in esame. Solo allora (e questa procedura anche a voler correre materialmente avrebbe richiesto almeno un altro paio di giorni) quel testo poteva divenire legittimamente il testo base.
Per seguire la procedura che invece ha seguito Sisto era necessario invece costituire anche solo formalmente un comitato ristretto.
A seguito delle rimostranze di alcuni deputati gli uffici della commissione hanno provato a fornire (informalmente perchè dai resoconti non risulta) due precedenti della scorsa legislatura che giustificassero la strada seguita. Nei precedenti forniti, infatti, il relatore procedeva alla riscrittura di un testo che poi chiedeva di adottare alla commissione come testo base. I precedenti forniti riguardano l’iter della proposta di legge 5105 che doveva uniformare gli stipendi dei nostri eletti alla media europea, e l’iter della proposta di legge 4294 in materia di autenticazione delle firme. A nostro avviso entrambe non possono essere considerate un precedente valido perché in entrambe i casi si trattava di articolati molto ridotti formati da un unico articolo, e i relatori nella riscrittura effettuata procedettero davvero ad operare una sintesi tra gli altri testi depositati, e non ne scrissero materialmente uno ex novo come ha fatto Sisto. In secondo luogo in entrambe i casi i testi adottati come base, per diversi motivi, finirono su un binario morto in commissione e non approdarono mai in aula. Infine le due materie, lo dimostra il fatto del loro successivo accantonamento, non avevano la rilevanza politica, né tanto meno la delicatezza tecnica che ha una riforma elettorale. Inoltre in questo caso è notorio che il testo spacciato poi come sintesi tra i diversi presentati in commissione in realtà è la fotocopia di un testo che in commissione non esiste. Si dice che in politica la forma è sostanza, ma nei lavori parlamentari la forma, i regolamenti e le procedure sono la vita e la garanzia di un iter trasparente.

2 commenti:

  1. Che in diritto la forma sia sostanza, nessuno ha da ridire, però vorrei due un paio di cose su questo punto: formalmente, il Regolamento è molto generico (art. 77, co. 3) e quindi contano i precedenti, che però non riguardano progetti di legge di natura così particolare (notoriamente, i disegni di legge elettorale, come quelli di conversione, delegazione, autorizzazione alla ratifica ecc. sono trattati in modo particolare dal Regolamento, che impone la "riserva d'Assemblea" in quanto li considera particolarmente importanti), ma io Vi dico: se si fosse nominato un comitato ristretto, si sarebbe perso tempo per avere lo stesso risultato (perché è evidente che il comitato avrebbe "partorito" comunque l'Italicum), e comunque chi aveva qualcosa da dire al presidente della Commissione, relatore, credo che glielo abbia detto informalmente e non in un comitato di cui comunque non si verbalizza nulla tranne che l'ora, e che quindi è INFORMALE in ogni caso: ai cittadini poco importa se il comitato esiste o no, perché essi possono solo sapere l'orario in cui si è riunito, e certo non cosa si è detto (cfr. il comitato dei nove). Per non parlare della possibilità di presentare un ulteriore proposta di legge, che doveva essere annunziata, stampata, distribuita e assegnata con conseguente abbinamento: almeno altri due giorni buttati. Quindi, dal momento che l'esame in sede referente è, in rerum natura, un momento informale e che comunque esiste ancora tutta la discussione in Commissione e poi il passaggio, fondamentale, in Aula, non credo che questo "vizio" conti molti. Che poi, non è detto che il Regolamento sia stato violato: si dice che "la Commissione procede alla scelta di un testo baso ovvero ALLA REDAZIONE DI UN TESTO UNIFICATO", ma non si dice chi lo deve fare questo testo unificato, quindi può farlo anche il presidente o il relatore (anche se fuori luogo, io ricordo l'art. 56, co. 4, in cui la Camera può deferire al Presidente una sua prerogativa, anche se in questo caso comunque ci vorrebbe una deliberazione e l'applicazione analogica sarebbe alquanto forzata).

    PP paolo.passolunghi@gmail.com

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    1. Gentile Paolo il punto che riteniamo importante nella violazione della procedura non consiste tanto nel fatto comitato si, comitato no, quanto nel fatto che si è adottato come testo base un testo non depositato e non formalmente all'esame della commissione. Dopo una discussione generale (si vedano i resoconti di lunedì e martedì) svolta purtroppo non sui progetti all'esame ma sui si dice ed in attesa delle decisioni della direzione di un partito (si veda il resoconto di ieri in cui Fiano dichiara di aver messo a disposizione di alcuni deputati addirittura l'ordine del giorno sul quale la direzione del Pd si sarebbe apprestata a votare) un passaggio formale con il deposito di un nuovo testo (quello che recepiva l'accordo Renzi-Berlusconi), il suo abbinamento e la successiva adozione come testo base era fondamentale, perchè il parlamento e soprattutto l'iter legislativo sono cosa (formalmente) diversa dalla politica dei partiti. Aspettare 2 giorni in più non cambiava nulla. Per quanto riguarda poi l'aspetto regolamentare l'articolo 77 c.3 certamente si può considerare generico, ma i precedenti invece sono chiari e consolidati e dunque valgono quelli. Ultima notazione al commento riguarda il fatto che l'esame in sede referente non è per nulla informale, bensì estremamente formale e concreto perchè è solo in questa sede, oltre che ovviamente in quella legislativa che però è molto rara, che una commissione presenta e approva emendamenti modificativi di un testo. Conveniamo certamente sul fatto che "politicamente" nulla sarebbe cambiato e sul fatto che ai cittadini sempre politicamente interessa se una nuova legge elettorale ci sarà e di che tipo, ma la policy di questo blog non è occuparsi di politica, perchè per quello ci sono i giornali e molti autorevoli commentatori, ma quello di occuparsi, con tutti i limiti e le inedeguatezze di chi lo fa per diletto, dell'attività della Camera (e solo di essa) in ogni suo aspetto, e tra questi c'è quello regolamentare e procedurale. Ovviamente grazie per aver letto il post e per il commento stimolante inviato.

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