I nostri padri costituenti nell’inserire il diritto di asilo
in costituzione sono stati un po’troppo di manica larga. Il comma 3 dell’articolo
10 prevede infatti che questo debba essere concesso a tutti gli stranieri ai
quali sia impedito nel loro paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla nostra costituzione. Il principio è molto chiaro,
ma forse perché di portata eccessivamente ampia, fino ad oggi non è mai stato
attuato con una legge ordinaria.
A farlo ci ha provato il Partito Democratico con una
proposta di legge (la n.327) che proprio ieri ha iniziato il suo iter in
commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il testo è per molti versi
apprezzabile perché di fatto prova a dare vita ad un testo unico in materia di
protezione internazionale, ma stupisce proprio nei due articoli che trattano il
diritto di asilo, perché ne estende la portata a tal punto che mezzo mondo
potrebbe chiederlo e ottenerlo nel nostro paese, con evidenti ricadute sui
flussi migratori in entrata.
L’articolo 5 non fa che riproporre i principi previsti in
costituzione e già questo basterebbe. Infatti che significa esercizio dei
diritti di libertà democratica garantiti dalla nostra costituzione? Solo i
diritti politici, oppure anche i diritti quali la libertà sindacale, lo
sciopero, la libertà di opinione e stampa? Il problema è rilevante perché il
diritto di asilo, a differenza dello status di rifugiato, per essere concesso
non presuppone l’aver subito una persecuzione o l’essere in pericolo di vita da
parte del richiedente, ma solo la negazione dei diritti di cui sopra. Tanto per
fare un esempio se in un ipotetico paese non fosse riconosciuto il diritto di
voto alle donne, anche senza alcuna forma di persecuzione, le cittadine di quel
paese potrebbero chiedere e ottenere asilo in Italia, se la legge fosse
approvata.
Ancor più stupefacente è l’articolo 6 della stessa proposta
di legge, il quale precisa che il diritto di asilo si può concedere anche a chi
ha cercato di sovvertire l’ordine costituzionale del proprio paese, dunque a
rivoluzionari o terroristi a seconda dei casi, se quegli atti erano finalizzati
“a liberare il paese di origine da un regime formalmente o solo sostanzialmente
illiberale”. E’ evidente che con una formulazione del genere ci si addentra su
un terreno sconfinato ed estremamente scivoloso. Chi decide infatti se un
regime è illiberale ( e soprattutto che si intende con questo termine) al punto
da considerare liberatori coloro che hanno preso le armi contro di esso. Ad
esempio alla luce di questo principio i fondamentalisti islamici algerini che tentano
di sovvertire il regime autoritario del loro paese, avrebbero diritti ad
ottenere asilo sulle nostre sponde se questa legge fosse approvata?
E ancora va da se che in questo articolo riecheggia il
principio base del concetto di esportazione della democrazia negli altri paesi,
ovvero il principio che è alla base della missione in Afghanistan e di altre
missioni militari.
Per il momento, va detto che l’iter di questa proposta di
legge ha subito immediatamente un rallentamento in considerazione del fatto che
anche il governo sta preparando un testo unico vertente sulla stessa materia.
Staremo a vedere, certo il problema resta, come lo stupore nei confronti di un
Pd che sul diritto di asilo è riuscito a scavalcare a sinistra addirittura Sel.

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