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venerdì 13 febbraio 2015

L'ESITO PEGGIORE SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE



L’esame della legge di riforma costituzionale alla Camera è giunta, per il momento, al punto peggiore al quale si poteva arrivare con i gruppi di opposizione che abbandonano l’aula per protesta nei confronti della maggioranza.
Le avvisaglie che si potesse arrivare a questo punto si erano palesate nel corso delle giornate di martedì, mercoledì e giovedi, attraverso una serie di decisioni regolamentari-procedurali legittime, ma che allo stesso tempo rappresentavano un’oggettiva forzatura, dalla decisione, poi revocata, di non concedere tempi aggiuntivi ai gruppi che avevano terminato il loro tempo, alla decisione di procedere con la seduta fiume.
Due risse, una tra NCD e Lega ed una tra Pd e Sel, e le intemperanze continue che hanno contraddistinto le sedute degli ultimi quattro giorni segnalavano un nervosismo oltre i livelli di guardia sia tra i ranghi della maggioranza, sia tra quelli dell’opposizione.
Certamente le opposizioni hanno attuato una condotta ostruzionistica attraverso un uso anomalo e abnorme dell’articolo 86, comma 4, del regolamento. Ma da parte della maggioranza c’è stato un irrigidimento eccessivo nel voler porre un limite temporale perentorio per la chiusura dell’esame di un provvedimento che non è un decreto legge ma una riforma, ampia e rilevante della Costituzione.
Probabilmente tutto questo è la conseguenza di un dato politico ben più importante che consiste nel fatto che il quadro con cui la riforma costituzionale è stata avviata è radicalmente mutato a seguito della rottura del patto tra Pd e Forza Italia.
Lo scenario che si profila è quello che caratterizzò la riforma costituzionale del titolo V del 2001, una riforma della sola maggioranza.  In questo senso la questione non riguarda più il merito del contenuto della riforma costituzionale, che per molti versi è apprezzabile e necessaria, ma se sia opportuno effettuare una modifica così rilevante della nostra carta con i voti della sola maggioranza che, di fatto, consiste nel solo Pd, considerata l’esiguità numerica in parlamento e ancora di più nei consensi al di fuori del parlamento, delle altre forze di maggioranza.  

giovedì 28 novembre 2013

DIRITTO D'ASILO AI RIVOLUZIONARI? LO PREVEDE UNA PROPOSTA DEL PD



I nostri padri costituenti nell’inserire il diritto di asilo in costituzione sono stati un po’troppo di manica larga. Il comma 3 dell’articolo 10 prevede infatti che questo debba essere concesso a tutti gli stranieri ai quali sia impedito nel loro paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra costituzione. Il principio è molto chiaro, ma forse perché di portata eccessivamente ampia, fino ad oggi non è mai stato attuato con una legge ordinaria.
A farlo ci ha provato il Partito Democratico con una proposta di legge (la n.327) che proprio ieri ha iniziato il suo iter in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il testo è per molti versi apprezzabile perché di fatto prova a dare vita ad un testo unico in materia di protezione internazionale, ma stupisce proprio nei due articoli che trattano il diritto di asilo, perché ne estende la portata a tal punto che mezzo mondo potrebbe chiederlo e ottenerlo nel nostro paese, con evidenti ricadute sui flussi migratori in entrata.
L’articolo 5 non fa che riproporre i principi previsti in costituzione e già questo basterebbe. Infatti che significa esercizio dei diritti di libertà democratica garantiti dalla nostra costituzione? Solo i diritti politici, oppure anche i diritti quali la libertà sindacale, lo sciopero, la libertà di opinione e stampa? Il problema è rilevante perché il diritto di asilo, a differenza dello status di rifugiato, per essere concesso non presuppone l’aver subito una persecuzione o l’essere in pericolo di vita da parte del richiedente, ma solo la negazione dei diritti di cui sopra. Tanto per fare un esempio se in un ipotetico paese non fosse riconosciuto il diritto di voto alle donne, anche senza alcuna forma di persecuzione, le cittadine di quel paese potrebbero chiedere e ottenere asilo in Italia, se la legge fosse approvata.
Ancor più stupefacente è l’articolo 6 della stessa proposta di legge, il quale precisa che il diritto di asilo si può concedere anche a chi ha cercato di sovvertire l’ordine costituzionale del proprio paese, dunque a rivoluzionari o terroristi a seconda dei casi, se quegli atti erano finalizzati “a liberare il paese di origine da un regime formalmente o solo sostanzialmente illiberale”. E’ evidente che con una formulazione del genere ci si addentra su un terreno sconfinato ed estremamente scivoloso. Chi decide infatti se un regime è illiberale ( e soprattutto che si intende con questo termine) al punto da considerare liberatori coloro che hanno preso le armi contro di esso. Ad esempio alla luce di questo principio i fondamentalisti islamici algerini che tentano di sovvertire il regime autoritario del loro paese, avrebbero diritti ad ottenere asilo sulle nostre sponde se questa legge fosse approvata?
E ancora va da se che in questo articolo riecheggia il principio base del concetto di esportazione della democrazia negli altri paesi, ovvero il principio che è alla base della missione in Afghanistan e di altre missioni militari.
Per il momento, va detto che l’iter di questa proposta di legge ha subito immediatamente un rallentamento in considerazione del fatto che anche il governo sta preparando un testo unico vertente sulla stessa materia. Staremo a vedere, certo il problema resta, come lo stupore nei confronti di un Pd che sul diritto di asilo è riuscito a scavalcare a sinistra addirittura Sel.

lunedì 14 ottobre 2013

SE I SAGGI DEL GOVERNO SI ISPIRANO A MACHIAVELLI SULLE RIFORME



Di illustri filosofi, storici e letterati in tanti secoli di storia l’Italia non è mai stata carente. Dunque se si vuole individuare una bella citazione dotta per aprire un documento ufficiale non c’è che l’imbarazzo della scelta.
I saggi del governo, o chi per loro a Palazzo Chigi, nel compiere questa scelta non sono stati molto felici, sia nell’individuare il letterato, sia nel passo scelto per presentare niente meno che la “Relazione Finale” sulle riforme costituzionali, ovvero il progetto che il governo illustrerà domani nell’aula di Montecitorio alle 9,30.
Per dare la cifra del documento politico-istituzionale certamente più importante di questa legislatura e forse del futuro della nostra storia politica, ovvero la proposta di grande riforma costituzionale, la scelta è caduta su uno scrittore, Niccolò Machiavelli, che sia in Italia che all’estero è passato alla storia come il simbolo della politica politicante, fatta di tattica, di intrighi e sotterfugi. Di fatto il principale difetto che affligge da secoli proprio i nostri politici.
Il passo scelto, preso dai Discorsi sopra la deca di Tito Livio, se possibile rappresenta una scelta ancora più infelice. Eccolo: E però in ogni nostra deliberazione si debbe considerare dove sono meno inconvenienti e pigliare quello per migliore partito, perché tutto netto, tutto sanza sospetto non si truova mai”
Anche se è in fiorentino cinquecentesco il passo si presenta come un inno al male minore, al meno peggio, all’inevitabile compromesso al ribasso, che è poi la filosofia delle larghe intese. Tutto è certo che il miglior viatico per un testo che deve rappresentare la base sulla quale edificare la più ampia riforma costituzionale del 1948 in poi.
Pur non avendo nulla contro il “segretario fiorentino” ci piacerebbe sapere a chi tra i saggi o tra i funzionari di palazzo Chigi è venuto in mente di scegliere lui e quella citazione in particolare, e soprattutto di capire quali siano state le motivazioni, perché la scelta fatta, al di là del contenuto del documento c’erto non apre all’ottimismo e se si è colti richiama alla mente un’altra citazione “lasciate ogni speranza o voi che entrate”

venerdì 20 settembre 2013

FIANO PRESENTA UNA PROPOSTA DI LEGGE GIUSTA MA SCIOVOLOSA


Non si sono ancora placati gli echi delle polemiche relativE alla legge sull'omofobia che alla Camera, anche se in commissione affari costituzionali, sta per partire l'iter di una nuova proposta di legge che potrebbe suscitare ulteriori polemiche.
L'ufficio di presidenza della I commissione ha deliberato che dalla settimana prossima prenderà il via l'esame della proposta di legge 1246 a firma Fiano e altri in materia di inammissibilità delle liste elettorali che si richiamino all'ideologia fascista ol disciolto partito fascista.
L'intento è ovviamente ottimo e condivisibile, perchè si vuole anche rendere effettiva la disposizione transitoria presente nella Costituzione che vieta la ricostituzione del Partito fascista.
Se si legge l'articolato della proposta, però, qualche perplessità viene, ed è prevedibile, considerato il tema, che non manchino polemiche.
Facciamo alcuni esempi. La proposta di legge propone di non ammettere la presentazione di liste con simboli che riproducano quelli fascisti o che si richiamano all'ideologia fascista. E fin qui nessun problema. Qualche problema potrebbe nascere quando si afferma che anche gli acronimi che si richiamino ai valori o all'ideologia fascista possano essere oggeto di esclusione. Che succederebbe alla luce di questa disposizione ad un partito che si chiamasse Partito Federalista Repubblicano (Acronimo PFR come il partito fascista repubblicano) o Popolo Nazione e Fede (PNF come Partito Nazionale Fascista)?
Ancora più problemi sembra destinata a creare la disposizione che prevede l'esclusione di liste che fanno riferimenti a gruppi che "...denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza". Che significa denigrare le istituzioni? Vuol dire che chi rivolge insulti nei confronti del parlamento, della corte costituzionale, della magistratura, e ne fa temi di propaganda elettorale non si potrà candidare alle elezioni? Ancora più scivoloso il concetto di denigrazione dei valori della Resistenza, perchè come è ormai acquisito da parte della storiografia non ci fu un'unica resistenza ma ve ne furono almeno tre in una.
Principi e intenzioni giuste che, però, all'atto pratico rischiano di creare problemi, anche perchè a decidere l'esclusione di un partito o un movimento politico dovrebbero essere dei funzionari dell'ufficio elettorale del Viminale.
Ancora una volta si torna al tema dell'articolo 49 della costituzione, perchè se ci si vuole avventurare sul terreno scosceso del giudizio di democraticità di una formazione politica, allora questo dovrebbe avvenire ai massimi livelli come in Germania, dove è la corte costituzionale a stabilire se una formazione è democratica o meno. Affidare simili decisioni a funzionari d'ufficio, mal si accorda con gli intenti lodevoli della proposta.  

venerdì 13 settembre 2013

UNA NOTTE SUL TETTO E 5 GIORNI FUORI DALL'AULA (MA REALMENTE SOLO MEZZA GIORNATA)



L’Ufficio di Presidenza della Camera ha comminato una sospensione di 5 giorni ai 12 deputati del Movimento 5 Stelle che erano saliti sul tetto di Montecitorio e avevano srotolato uno striscione per protestare contro la legge che consente la deroga all’articolo 138. I giorni di sospensione decorrono da oggi e comprendono quelli di sabato domenica e lunedi nei quali non è prevista seduta. Dunque la sospensione effettiva dai lavori con votazioni varrà solo per la mezza giornata di martedì, in cui l’aula è convocata a partire dalle 16.
Ovviamente non si tratta di un gesto di generosità nei confronti dei grillini, ma in parte di una prassi ed in parte della volontà, da parte dell’Udp di evitare di essere oggetto di polemiche politiche. Infatti quando si tratta di irrogare una sospensione dai lavori d’aula ad un consistente numero di deputati tutti appartenenti ad uno stesso gruppo, si cerca di fare in modo che la sospensione vera, ovvero l’esclusione dalle giornate con votazioni, sia minore possibile, proprio al fine di evitare che un gruppo possa dire che la sua azione è stata fortemente limitata su un provvedimento legislativo di rilievo.
La seduta dell’Udp è stata molto più lunga del previsto, protraendosi per quasi due ore. Segno che si è faticato a trovare un accordo non tanto sul fatto di irrogare una sanzione, quanto sull’entità di essa. Un dato rilevante del quale nessuno ha parlato è l’assenza di qualsiasi sanzione pecuniaria o forma di rimborso, che proprio la Presidente della Camera e il Questore anziano D’Ambruoso avevano (improvvidamente) paventato. Per capire se la retromarcia su questo punto sia avvenuta prima dell’Ufficio di Presidenza, o a seguito di un dissenso emerso in quella sede, bisognerà aspettare la pubblicazione del resoconto che, purtroppo, avverrà solo tra qualche mese. Quello che è certo è che prevedere una forma di sanzione economica sarebbe stata uno sproposito senza precedenti e che soprattutto avrebbe introdotto una forma di tariffario con cui misurare le infrazioni al regolamento della Camera.
Solo la grassa inesperienza e improvvisazione della Presidente Boldrini e quella del Questore anziano D’Ambruoso (alla sua prima legislatura) potevano portare a paventare una soluzione del genere.
L’inesperienza e la non conoscenza delle procedure dell’Udp sembra aver connotato la giornata di ieri, almeno leggendo le principali dichiarazioni. I deputati M5S si sono lamentati del fatto che non è stata consentita alcuna forma di pubblicità della loro audizione interpretandolo come un fatto personale nei loro confronti. In realtà non è così perché l’unica forma di pubblicità delle sedute dell’ufficio di Presidenza, come prevede il regolamento di Amministrazione e Contabilità (art.79 commi 1 e 2), è quella riportata nel Bollettino degli organi collegiali. Un resoconto sommario ed estremamente succinto, dove ad esempio alcuni elementi, come le audizioni di ieri non vengono riportate. Esiste ovviamente un verbale stenografico delle sedute dell’udp, ma tale documento è ostensibile (per usare la dicitura in usa alla stessa camera) solo ai membri dell’Ufficio di Presidenza e non agli altri deputati, i quali possono richiedere e ottenere solo gli estratti che li riguardano direttamente.  Anche il rappresentante leghista in ufficio di Presidenza, Davide Caparini, ha dato prova di inesperienza quando ha chiesto dove fosse scritto che è vietato lo streaming per le sedute dell’Udp. Infatti oltre al principio espresso dall’articolo regolamentare di cui sopra vale la prassi finora seguita.

giovedì 30 maggio 2013

COSA HA APPROVATO LA CAMERA SULLE RIFORME


La Camera (ed anche il Senato) ha approvato una mozione che non ha a che fare con le riforme, ma con lo strumento con cui realizzarle. Il governo, infatti, dovrà presentare una legge costituzionale da approvare secondo le procedure previste dall’articolo 138 (quindi doppia lettura in entrambe le camere) che consentirà di approvare le vere riforme costituzionali derogando in parte alle procedure previste dallo stesso articolo 138. Sembra uno scioglilingua, ma è così.
Cosa comporta questo? Intanto che i famosi 18 mesi che il governo Letta si è dato inizieranno a decorrere solo dall’approvazione di questa legge costituzionale, che potremmo definire di scopo. Considerato che siamo già al 30 maggio, considerato, a voler essere velocissimi, che il governo vari la legge nel consiglio dei ministri del 7 giugno, sempre a voler bruciare le tappe la prima lettura da parte di entrambe le camere non arriverà prima del 5 luglio. Poiché l’articolo 138 impone tre mesi di tempo tra la prima e la seconda lettura, l’approvazione definitiva della legge costituzionale non arriverà presumibilmente prima del 5 ottobre. E’ da questo momento che decorreranno i 18 mesi che il governo si è dato, perché solo da quel momento si inizierà a studiare ed elaborare la riforma costituzionale vera e propria.
Altro aspetto interessante e possibile, è che stando al testo della mozione, la legge costituzionale che il governo si appresta a varare potrebbe non prevedere che le riforme vere e proprie vengano fatte con doppia lettura.
Il testo della mozione approvata alla Camera

giovedì 18 aprile 2013

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA



Il Parlamento in seduta comune a cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90 comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne. Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64 che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni (maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della costituzione).
Per il resto si fa riferimento al regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del Senato.
La specificità istituzionale del parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.