Tre dei nuovi componenti del CSM eletti dal Parlamento in
questi giorni sono deputati attualmente in carica. Essendo i due incarichi
incompatibili a giorni Giovanni Legnini del Pd, Antonio Leone di Ncd e Renato
Balduzzi di Scelta Civica abbandoneranno il proprio scranno a Montecitorio per
trasferirsi a Piazza Indipendenza (Sede del Csm). Vediamo dunque chi sono i tre
che, come previsto dalla legge diventeranno deputati in loro sostituzione.
Giovanni Legnini, che oltre alla carica di deputato lascerà anche quella di
sottosegretario all’economia è stato eletto in Abruzzo ed in questa
circoscrizione il primo dei non eletti è Giovanni Lolli che, però, attualmente
è vice presidente della Regione e assessore alla ricostruzione. Qualora Lolli
optasse per rimanere in regione le porte della Camera si aprirebbero per
Gianluca Fusilli. Antonio Leone, invece, è stato eletto nella circoscrizione
Puglia dove il primo dei non eletti risulta essere Trifone Altieri. In questo caso c’è da capire se il
subentrante, candidatosi a febbraio 2013 nelle liste dello ormai scomparso Pdl
si iscriverà al gruppo Ncd, al quale appartiene Leone, oppure se si iscriverà a
Forza Italia. Leone, all’interno della Camera dei Deputati lascerà vacante
anche la presidenza del Consiglio di Giurisdizione, ovvero uno degli organi di
giurisdizione interna di Montecitorio. Infine le dimissioni di Renato Balduzzi,
eletto nella circoscrizione Piemonte 2, consentiranno l’ingresso nell’emiciclo
di Montecitorio a Giovanni Falcone, che risulta essere il primo dei non eletti
nella lista di Scelta Civica. Anche in questo caso si vedrà a quale gruppo si
iscriverà Falcone visto che l’originario gruppo di Scelta Civica per l’Italia è
oggi scisso in due (Scelta Civica e Per l’Italia).
La Camera dei Deputati e le sue attività raccontate in modo semplice, chiaro e accessibile a tutti.
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martedì 16 settembre 2014
lunedì 15 settembre 2014
GRASSO (E BOLDRINI) HANNO RAGIONE SU CSM E CONSULTA MA DIANO ESEMPIO CONCRETO IN AULA
Il Presidente del Senato Pietro Grasso ha tentato di
sollecitare in maniera “decisa” il Parlamento al fine di sbloccare lo stallo
che perdura ormai da tempo riguardo all’elezione dei componenti mancanti del
Csm e della Corte Costituzionale. Grasso da ultimo, quale argomento di
pressione istituzionale, ha paventato l’ipotesi di scioglimento delle Camere.
Dal canto suo anche la Presidente Boldrini ha fatto sentire più volte la sua
voce, manifestando il suo disagio istituzionale, in merito all’incapacità o
alla cattiva volontà del Parlamento nell’assolvere ai compiti che la
costituzione gli assegna, ed inoltre ha mantenuto la promessa minaccia di convocare a ripetizione il parlamento in seduta comune. Ovviamente i
presidenti delle due camere, come pure il capo dello stato, hanno ragione in
tal senso. Ma alle parole dovrebbero seguire anche fatti e comportamenti consequenziali.
Se per i presidenti Grasso e Boldrini, la mancata elezione dei giudici
costituzionali e dei membri del csm costituisce una patologia costituzionale
non più sopportabile, allora dovrebbero per primi dare il buon esempio, anche
fisicamente, di quanto per loro sia
indispensabile sbloccare lo stallo. Come? Presiedendo fisicamente ed
ininterrottamente le sedute del Parlamento in seduta comune fino al
conseguimento del risultato . Come noto il Parlamento in seduta comune è
presieduto dal Presidente della Camera, ma un seggio alla presidenza è
riservato per il Presidente del Senato. Fino ad oggi invece, su otto sedute
svolte dal 12 giugno (quando si dovevano eleggere solo i giudici
costituzionali) Boldrini e Grasso si sono visti in aula solo in tre occasioni e
per un tempo limitato, mentre in tutti gli altri casi la presidenza della
seduta è stata affidata ai vice presidenti della Camera. In particolare nella
seduta del 10 settembre, ovvero quando l’emergenza era da tempo conclamata,
Boldrini e Grasso sono rimasti in aula per circa 55 minuti, in una giornata che
tra chiame e sospensioni varie è iniziata alle 9 del mattino e si è conclusa
alle 23,48 di sera.
Ovviamente la seconda e la terza carica dello stato hanno
agende fittissime di impegni che, sovente, sono di grande importanza
istituzionale, ma se si ritiene che vi sia in corso un’ emergenza con rilievi
costituzionali da sbloccare ad ogni costo, beh allora anche la loro costante
presenza ai banchi della presidenza (ovviamente con qualche pausa che consenta
loro di ritemprarsi fisicamente) sarebbe la pressione istituzionale più auspicabile.
giovedì 18 aprile 2013
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA
Il Parlamento in seduta comune a
cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di
Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle
Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e
segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e
nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta
comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla
Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della
seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e
stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla
costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione
del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90
comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione
di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che
regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne.
Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64
che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per
il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni
(maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della
costituzione).
Per il resto si fa riferimento al
regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la
presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo
svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di
Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute
del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del
Senato.
La specificità istituzionale del
parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero
che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si
succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del
giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa
da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.
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