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mercoledì 8 aprile 2015
CON L'ITALICUM PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI E' OBBLIGATORIO DEPOSITARE LO STATUTO
Tra le modifiche apportate al Senato al testo dell'Italicum ce n'è una che a prima vista appare secondaria, ma che merita almeno una riflessione. Ci riferiamo al comma 7, lettera b) dell'articolo 2 del progetto di legge che ora è tornato all'esame della Camera. Fino ad oggi la normativa elettorale imponeva a chi si volesse candidare alle elezioni politiche di depositare presso il Viminale il proprio simbolo elettorale e (obbligo aggiunto con il porcellum) il programma elettorale dove viene indicato anche il cosi detto capo della forza politica. La modifica apportata al Senato ha inserito un nuovo obbligo per tutte le liste che vogliono partecipare alle elezioni politiche, depositare il proprio statuto che deve essere conforme a quello descritto dall'articolo 3 del decreto legge 149 del 2013 (la legge che ha riformato il finanziamento pubblico).
La norma per come è scritta, ed anche per la sua natura suscita più di una perplessità. Anche se la legge nulla dice sulle conseguenze in caso di mancato deposito dello statuto è probabile che chi non lo deposita nei termini previsti non può partecipare alle elezioni.
Ma un ulteriore problema, sottolineato anche dal dossier dell'Ufficio Studi della Camera, riguarda il richiamo effettuato allo statuto come previsto dal decreto 149/2013. In sostanza non si capisce a chi spetterebbe verificare l'eventuale conformità dello statuto depositato presso il ministero dell'Interno, ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del dcereto 149. In quel decreto si prevede che il controllo sulla regolarità degli statuti sia affidato ad un'apposita commissione, ma poichè tale controllo è escluisvamente finalizzato all'accesso alle nuove forme di contributo pubblico è impensabile che possa essere applicato anche per la partecipazione alle elezioni.
Inoltre la previsione dell'obbligo del deposito di uno statuto conforme a quello indicato dal decreto 149 rischia di complicare la vita a quelle forze politiche che decidono di formare una lista comune alle elezioni al fine di superare lo sbarramento. Lo statuto previsto dall'articolo 3 del decreto 149 è molto articolato e deve soddsfare una lunga serie di criteri, mentre gli statuti che si redigono in caso di apparentamenti elettorali sono molto semplici anche perchè sono finalizzati esclusivamente al momento elettorale.
In sostanza la norma, in assenza di una legge sui partiti che applichi l'articolo 49 della Costituzione, non ha molto senso, ma produce un ulteriore aggravio nelle già gravose procedure propedeutiche alla presentazione delle liste elettorali e, soprattutto, rischia di rimettere la decisione dell'ammissione o meno di una lista alle elezioni ad un semplice ufficio del Ministero dell'Interno.
venerdì 20 settembre 2013
FIANO PRESENTA UNA PROPOSTA DI LEGGE GIUSTA MA SCIOVOLOSA
Non si sono ancora placati gli echi delle polemiche relativE alla legge sull'omofobia che alla Camera, anche se in commissione affari costituzionali, sta per partire l'iter di una nuova proposta di legge che potrebbe suscitare ulteriori polemiche.
L'ufficio di presidenza della I commissione ha deliberato che dalla settimana prossima prenderà il via l'esame della proposta di legge 1246 a firma Fiano e altri in materia di inammissibilità delle liste elettorali che si richiamino all'ideologia fascista ol disciolto partito fascista.
L'intento è ovviamente ottimo e condivisibile, perchè si vuole anche rendere effettiva la disposizione transitoria presente nella Costituzione che vieta la ricostituzione del Partito fascista.
Se si legge l'articolato della proposta, però, qualche perplessità viene, ed è prevedibile, considerato il tema, che non manchino polemiche.
Facciamo alcuni esempi. La proposta di legge propone di non ammettere la presentazione di liste con simboli che riproducano quelli fascisti o che si richiamano all'ideologia fascista. E fin qui nessun problema. Qualche problema potrebbe nascere quando si afferma che anche gli acronimi che si richiamino ai valori o all'ideologia fascista possano essere oggeto di esclusione. Che succederebbe alla luce di questa disposizione ad un partito che si chiamasse Partito Federalista Repubblicano (Acronimo PFR come il partito fascista repubblicano) o Popolo Nazione e Fede (PNF come Partito Nazionale Fascista)?
Ancora più problemi sembra destinata a creare la disposizione che prevede l'esclusione di liste che fanno riferimenti a gruppi che "...denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza". Che significa denigrare le istituzioni? Vuol dire che chi rivolge insulti nei confronti del parlamento, della corte costituzionale, della magistratura, e ne fa temi di propaganda elettorale non si potrà candidare alle elezioni? Ancora più scivoloso il concetto di denigrazione dei valori della Resistenza, perchè come è ormai acquisito da parte della storiografia non ci fu un'unica resistenza ma ve ne furono almeno tre in una.
Principi e intenzioni giuste che, però, all'atto pratico rischiano di creare problemi, anche perchè a decidere l'esclusione di un partito o un movimento politico dovrebbero essere dei funzionari dell'ufficio elettorale del Viminale.
Ancora una volta si torna al tema dell'articolo 49 della costituzione, perchè se ci si vuole avventurare sul terreno scosceso del giudizio di democraticità di una formazione politica, allora questo dovrebbe avvenire ai massimi livelli come in Germania, dove è la corte costituzionale a stabilire se una formazione è democratica o meno. Affidare simili decisioni a funzionari d'ufficio, mal si accorda con gli intenti lodevoli della proposta.
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