La Camera (ed anche il Senato) ha approvato una mozione
che non ha a che fare con le riforme, ma con lo strumento con cui realizzarle. Il
governo, infatti, dovrà presentare una legge costituzionale da approvare
secondo le procedure previste dall’articolo 138 (quindi doppia lettura in
entrambe le camere) che consentirà di approvare le vere riforme costituzionali
derogando in parte alle procedure previste dallo stesso articolo 138. Sembra
uno scioglilingua, ma è così.
Cosa comporta questo? Intanto che i famosi 18 mesi che il
governo Letta si è dato inizieranno a decorrere solo dall’approvazione di
questa legge costituzionale, che potremmo definire di scopo. Considerato che
siamo già al 30 maggio, considerato, a voler essere velocissimi, che il governo
vari la legge nel consiglio dei ministri del 7 giugno, sempre a voler bruciare
le tappe la prima lettura da parte di entrambe le camere non arriverà prima del
5 luglio. Poiché l’articolo 138 impone tre mesi di tempo tra la prima e la
seconda lettura, l’approvazione definitiva della legge costituzionale non
arriverà presumibilmente prima del 5 ottobre. E’ da questo momento che
decorreranno i 18 mesi che il governo si è dato, perché solo da quel momento si
inizierà a studiare ed elaborare la riforma costituzionale vera e propria.
Altro aspetto interessante e possibile, è che stando al
testo della mozione, la legge costituzionale che il governo si appresta a
varare potrebbe non prevedere che le riforme vere e proprie vengano fatte con
doppia lettura.
Il testo della mozione approvata alla Camera
La
Camera,
impegna il Governo:
a presentare alle Camere, entro il mese di
giugno 2013, un disegno di legge costituzionale che, in coerenza con le
finalità e gli obiettivi indicati nelle premesse, preveda, per l'approvazione
della indicata riforma costituzionale, una procedura straordinaria rispetto a
quella di cui all'articolo 138 della Costituzione, che tenda ad agevolare il
processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento. Il
disegno di legge dovrà, altresì, prevedere adeguati meccanismi per un lavoro
comune delle due Camere. impegna il Governo:
In particolare, dovrà essere previsto:
a) l'istituzione di un Comitato, composto da venti senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere, su designazione dei gruppi parlamentari, tra i componenti delle Commissioni affari costituzionali, rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in modo da garantire la presenza di ciascun gruppo parlamentare e di rispecchiare complessivamente la proporzione tra i gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e dei voti conseguiti alle elezioni politiche, e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle predette Commissioni, cui conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;
b) l'esame dei progetti di legge approvati in sede referente dal Comitato bicamerale alle Assemblee di Camera e Senato, secondo intese raggiunte fra i due Presidenti;
c) la previsione di modalità di esame, in sede referente e presso le Assemblee, dei progetti di legge che, fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente il Comitato o componente del Governo, di presentare emendamenti, assicurino la certezza dei tempi del procedimento, con l'obiettivo di garantire che l'esame parlamentare sui disegni di legge di riforma si concluda entro 18 mesi dall'avvio;
d) fermi restando i quorum deliberativi di cui all'articolo 138 della Costituzione, la facoltà di richiedere comunque, ai sensi del medesimo articolo, la sottoposizione a referendum confermativo della legge ovvero delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.
(1-00056) «Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio».

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