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giovedì 29 gennaio 2015

NON SI POSSONO FARE FOTO ALLA CAMERA MA LA BOLDRINI TWITTA LE FOTO DELL'AULA



A Montecitorio esiste una regola che vale per tutti, deputati compresi. Forse è poco comprensibile e non al passo con i tempi, ma c’è. Si tratta del divieto di scattare foto con il cellulare all’interno dell’emiciclo e nel resto degli ambienti di Montecitorio. Divieto che è quotidianamente violato da tanti deputati, ma che la Presidente Boldrini ha ritenuto di ribadire anche all’inizio della prima chiama di oggi per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Alle 15,18, infatti, la Presidente chiede ad alcuni colleghi di non fare foto.
Peccato però che solo ieri sia stata lei ad inviare attraverso il suo profilo twitter tre foto scattate all’interno dell’aula di Montecitorio in cui si vedono gli operai indaffarati a montare i catafalchi per la votazione di oggi. Due di queste tre foto campeggiano oggi sulla pagina due del corriere della Sera.
Chi scrive ritiene che ormai il divieto di foto alla Camera abbia poco senso, anche perché è costantemente violato, nei fatti, ciò detto, però, almeno il Presidente della Camera dovrebbe dare l’esempio, in particolare se poi invita i colleghi a non farlo.

giovedì 18 aprile 2013

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA



Il Parlamento in seduta comune a cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90 comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne. Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64 che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni (maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della costituzione).
Per il resto si fa riferimento al regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del Senato.
La specificità istituzionale del parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.