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lunedì 15 settembre 2014

GRASSO (E BOLDRINI) HANNO RAGIONE SU CSM E CONSULTA MA DIANO ESEMPIO CONCRETO IN AULA



Il Presidente del Senato Pietro Grasso ha tentato di sollecitare in maniera “decisa” il Parlamento al fine di sbloccare lo stallo che perdura ormai da tempo riguardo all’elezione dei componenti mancanti del Csm e della Corte Costituzionale. Grasso da ultimo, quale argomento di pressione istituzionale, ha paventato l’ipotesi di scioglimento delle Camere. Dal canto suo anche la Presidente Boldrini ha fatto sentire più volte la sua voce, manifestando il suo disagio istituzionale, in merito all’incapacità o alla cattiva volontà del Parlamento nell’assolvere ai compiti che la costituzione gli assegna, ed inoltre ha mantenuto la promessa minaccia di convocare a ripetizione il parlamento in seduta comune.  Ovviamente i presidenti delle due camere, come pure il capo dello stato, hanno ragione in tal senso. Ma alle parole dovrebbero seguire anche fatti e comportamenti consequenziali. Se per i presidenti Grasso e Boldrini, la mancata elezione dei giudici costituzionali e dei membri del csm costituisce una patologia costituzionale non più sopportabile, allora dovrebbero per primi dare il buon esempio, anche fisicamente,  di quanto per loro sia indispensabile sbloccare lo stallo. Come? Presiedendo fisicamente ed ininterrottamente le sedute del Parlamento in seduta comune fino al conseguimento del risultato . Come noto il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera, ma un seggio alla presidenza è riservato per il Presidente del Senato. Fino ad oggi invece, su otto sedute svolte dal 12 giugno (quando si dovevano eleggere solo i giudici costituzionali) Boldrini e Grasso si sono visti in aula solo in tre occasioni e per un tempo limitato, mentre in tutti gli altri casi la presidenza della seduta è stata affidata ai vice presidenti della Camera. In particolare nella seduta del 10 settembre, ovvero quando l’emergenza era da tempo conclamata, Boldrini e Grasso sono rimasti in aula per circa 55 minuti, in una giornata che tra chiame e sospensioni varie è iniziata alle 9 del mattino e si è conclusa alle 23,48 di sera.
Ovviamente la seconda e la terza carica dello stato hanno agende fittissime di impegni che, sovente, sono di grande importanza istituzionale, ma se si ritiene che vi sia in corso un’ emergenza con rilievi costituzionali da sbloccare ad ogni costo, beh allora anche la loro costante presenza ai banchi della presidenza (ovviamente con qualche pausa che consenta loro di ritemprarsi fisicamente) sarebbe la pressione istituzionale più auspicabile.    

giovedì 18 aprile 2013

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE COS'E' E COME FUNZIONA



Il Parlamento in seduta comune a cui spetta eleggere il Presidente della Repubblica, non è la semplice unione di Camera e Senato, in questo caso integrato anche da rappresentanti delle Regioni, ma è un vero e proprio organo a se stante che gode di vita propria e segue sue procedure.
I riferimenti in costituzione e nei regolamenti sono minimi, ma ci sono e sono chiari. Il Parlamento in seduta comune è individuato nella sua soggettività istituzionale, distinguendolo dalla Camera e dal Senato al comma 2 dell’articolo 55, ovvero il primo articolo della seconda parte della costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica, e stabilisce che esso si riunisce in tutte le occasioni previste dalla costituzione stessa.
Tali occasioni sono l’elezione del capo dello stato (art.83) e la messa in stato d’accusa dello stesso (art.90 comma 2), l’elezione di un terzo dei membri del Csm (art. 104 comma 3) e per l’elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art.135 comma 1).
Anche le norme regolamentari che regolano il funzionamento del Parlamento in seduta comune sono alquanto scarne. Due sono sempre di rango costituzionale, ovvero i commi 2 e 3 dell’ articolo 64 che prevedono rispettivamente la possibilità di seduta segreta e il quorum per il numero legale nonché la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni (maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione della costituzione).
Per il resto si fa riferimento al regolamento di Montecitorio, il quale all’articolo 35 stabilisce che la presidenza della seduta spetta al presidente della Camera e che per lo svolgimento della seduta comune fa fede, appunto il regolamento di Montecitorio. Infine c’è l’articolo 31 comma 2 che prevede che, nelle sedute del parlamento in seduta comune un seggio venga riservato al presidente del Senato.
La specificità istituzionale del parlamento in seduta comune è testimoniata anche da un aspetto formale, ovvero che anche nelle occasioni in cui nella stessa giornata a Montecitorio si succedono le sedute del Parlamento in congiunta e della Camera, gli ordini del giorno sono separati, e lo stampato del prima è scritto con una grafica diversa da quella tradizionale utilizzata per gli stampati della Camera.