giovedì 24 ottobre 2013

M5S CANCELLA NORMA AD PERSONAM PER ASSUNZIONE IN CONSOB



La norma era di quelle che ti fregano tra rimandi a leggi precedenti e a dati, inserita com’era all’interno di un articolo che parlava di concorsi dedicati ai precari della PA al fine della loro stabilizzazione poi, pure se non capisci, pensi che si riferisca sempre a quel tema. In realtà di assunzione si trattava ma di un sola persona alla Consob. Norma scritta al Senato dal senatore Pd Ugo Sposetti, e che oggi Ettore Rosato, sempre del Pd, ha definito in aula alla Camera legittima, seppure non utile al governo. L’unico gruppo che fin dall’esame in commissione alla Camera se ne è accorto ed ha presentato un emendamento soppressivo è stato il Movimento 5 Stelle. Senza fortuna in commissione, oggi le cose sono cambiate in aula e l’emendamento è stato accolto dal governo. A facilitare questa soluzione l’ostruzionismo posto in atto dai penta stellati, anche per far passare un pacchetto di altri emendamenti. Ovviamente l’emendamento presentato da M5S è stato frutto di una soffiata, ma questo nulla toglie al merito, perché la soffiata è arrivata più o meno a tutti i gruppi e solo uno l’ha recepita.

Di seguito il testo soppresso (in grassetto)  e l’emendamento M5S presentato:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
4. 36. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Lombardi, Dieni.
(APPROVATO)

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