giovedì 20 febbraio 2014

LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO AI PARTITI PRO E CONTRO




La camera approva oggi definitivamente la riforma del finanziamento pubblico ai partiti varata dal governo uscente. Quando si parla di finanziamento pubblico, anche per tutto quello che è successo in questi anni, la domanda è una: con la nuova legge quanto spenderà lo stato e i contribuenti rispetto alla normativa vigente? La risposta è: lo stato spenderà meno e i partiti percepiranno un volume molto inferiore di denaro.
E’ vero che se si vanno a guardare le coperture della normativa in vigore e di quella che la sostituirà da domani in particolare nel 2014 il costo è praticamente identico ed è pari a circa 100 milioni annui, mentre un risparmio di circa 20 milioni si produrrà solo a  partire dal 2017, quando la nuova legge entrerà a regime. Ma per amore di verità bisogna sottolineare una differenza sostanziale. Infatti mentre quando si guarda ai costi della normativa vigente (la legge 96 del 2012) si parla di costi certi, quanto meno per quanto riguarda i 91 milioni del finanziamento pubblico. Al contrario quando si guarda alle cifre della nuova legge parliamo di tetti massimi, ma soprattutto di spese teoriche che non è detto si verifichino alla prova dei fatti.
Si prenda il 2 per mille, per il quale la legge prevede uno stanziamento massimo di 45 milioni a partire dal 2017. Questo non significa, come avviene nel sistema attuale, che i partiti aventi diritto si spartiranno 45 milioni. Bensì che si spartiranno la cifra totale che i contribuenti avranno deciso di destinargli con la dichiarazione dei redditi, cifra che non potrà essere comunque superiore ai 45 milioni, ma che probabilmente sarà molto inferiore rispetto alle attese.
Da questo punto di vista la nuova legge è positiva rispetto a quella che l’ha preceduta, e l’unico incasso certo, per chi ne ha diritto, rimangono le tre quote del vecchio finanziamento che nel triennio 2014-2016 saranno via via ridotte del 25%, 50% e 75%.
Certamente vi sono parti della nuova legge che suscitano perplessità o che possono essere considerate molto negative, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della trasparenza. Sul primo fronte ad esempio vanno citati i commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 12, aggiunti in Senato, consentono ai partiti di fare pubblicità tra i cittadini per farsi destinare più risorse possibile del 2 per mille, ovviamente a spese dello stato sotto forma di tariffe postali agevolatissime. Norme che produrranno un costo di 9 milioni nel 2014, 7,5 milioni nel 2015 e 6 milioni nel 2016.
Sempre sul fronte economico un’altra norma che lascia perplessi è quella che prevede la cassa integrazione per i partiti. Lo strumento in linea di principio è condivisibile. Quello che lascia perplessi è che gli ammortizzatori sociali non vengono previsti per un periodo di tempo definito, ad esempio un triennio, ma sine die (vedi art. 16 della legge) stanziando un costo per lo stato 11,25 milioni annui a decorrere dal 2016.
Vi sono poi norme di natura ordinamentale che lasciano abbastanza perplessi. Tra queste la disposizione che affida ad un DPCM non regolamentare stabilire i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione ai partiti delle risorse del 2 per mille. Il DPCM non regolamentare è infatti un atto di natura amministrativa che è completamente sottratto non solo a qualsiasi forma di controllo del Parlamento, ma anche al controllo del Consiglio di stato. Ovviamente questa disposizione (art. 12 comma 3) che è stata inserita al Senato, non è stata introdotta a caso.
Altra norma problematica è quella che riguarda l’elenco dei donatori dei partiti, strumento introdotto da questa legge in sostituzione delle dichiarazioni congiunte. Nel testo originario del decreto si prevedeva che i partiti dovessero rendere pubblica ogni donazione superiore a 5 mila euro, indicando appunto anche il soggetto che l’aveva erogata. Al Senato è stata apportata la modifica che stabilisce che potranno essere resi pubblici solo i dati dei donatori che avranno firmato un’apposita liberatoria. E’ evidente che quest’ultima disposizione vanifichi la previsione di una pubblicazione di un elenco nel quale teoricamente vi potrebbero essere solo cifre di denaro senza poter conoscere da chi provengono.  

Nessun commento:

Posta un commento