venerdì 12 aprile 2013

IL DECRETO SUI DEBITI DELLA P.A. LE MISURE PRINCIPALI



Il decreto sui debiti della pubblica amministrazione immetterà nel sistema economico-produttivo 40 miliardi di liquidità, 20 per il 2013 e 20 per il 2014 attraverso l’emissione di titoli di stato per pari importo (art. 12 comma 1). Soprattutto consentirà ad enti locali e regioni di pagare i propri creditori, ritenendo in tal modo di poter dare un po’ di ossigeno alle imprese.
Per quanto riguarda gli enti locali il decreto esclude per il 2013 dai vincoli del patto di stabilità per gli enti locali (comuni e province), la spesa di 5 miliardi di euro per il pagamento di debiti in conto capitale esigibili alla data del 31 dicembre 2012 (art. 1 comma 1). Gli enti locali più virtuosi e che hanno liquidità presso la tesoreria statale possono procedere immediatamente al saldo dei propri debiti nel limite del 13% delle stesse disponibilità liquide e comunque entro il 50% dei debiti che dovranno essere comunicati ufficialmente alla ragioneria dello stato entro il 30 aprile 2013. ( art.1 comma 5) Semplificando i comuni che se lo possono permettere possono pagare subito a patto che per esempio se hanno 300.000 euro liquidi nella tesoreria centrale non saldino debiti superiori ad un massimo di 33.000 euro, e comunque se il totale dei debiti da pagare che certificherà alla ragioneria dello stato sarà pari a 50.000 euro i pagamenti effettuati prima della certificazione non potranno eccedere i 25.000 (50% del totale dei debiti).
Come detto gli enti locali dovranno provvedere a registrare entro il 30 aprile 2013 sulla piattaforma informatica della ragioneria generale dello stato l’elenco dei debiti esigibili a cui debbono far fronte (art.1 comma 2). Il ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del Ministro entro il 15 maggio 2013 stabilisce per ogni ente locale gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità. (art.1 comma 3) I criteri per decidere quale importo ogni ente locale possa escludere dal patto di stabilità (fino alla concorrenza del totale dei 5 miliardi) sono stabiliti in sede di conferenza stato-città. In assenza di una deliberazione in tal senso il riparto avverrà proporzionalmente.
Per gli enti locali che non hanno disponibilità liquide da utilizzare per pagare i propri debiti, ed anche per le regioni, il Mef istituisce un fondo di 10 miliardi per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014 che sarà utilizzato per concedere prestiti trentennali a comuni, province e regioni per consentire loro di pagare i debiti. Il fondo è ripartito in tre sezioni. La prima riguarda le risorse da destinare agli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014). La seconda riguarda le risorse da destinare alle regioni per i pagamenti di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014). L’ultima sezione riguarda le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del SSN (5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014). (art 1 comma 10).
La sezione delle risorse da destinare agli enti locali sarà gestita dalla Cassa depositi e prestiti. Qualora comuni e province non onorassero la restituzione del prestito ottenuto attraverso rate annuali l’Agenzia delle entrate tratterrà una quota equivalente dell’imposta municipale propria per i comuni e dell’imposta sulle rc auto per le province. (art.1 comma 13).

Stessa procedura si segue per i prestiti alle regioni per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Le regioni dovranno chiedere entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione delle somme da destinare alla copertura dei debiti esigibili al 31 dicembre 2012. Il Mef, con decreto ministeriale, stabilisce la somma di cui ogni regione potrà disporre entro il 15 maggio 2013 e il 15 maggio 2014. (art. 2 comma 1). Il decreto prevede che prima dell’erogazione effettiva dei soldi, ogni regione debba presentare un piano di pagamento dei debiti e predisporre adeguate misure di copertura finanziaria, anche adottando misure normative. In sostanza, e questo vale anche per i prestiti relativi ai debiti del ssn, si chiede alle regioni di predisporre una sorta di finanziaria, il che potrebbe creare dei rallentamenti nell’erogazione delle somme da parte del mef e del pagamento dei debiti da parte delle regioni stesse. (art.2 comma 2). Il pagamento dei debiti da parte delle regioni deve riguardare per almeno 2/3 residui passivi nei confronti degli enti locali. In sostanza il decreto prevede un meccanismo a cascata con le regioni che saldano i loro debiti in via prioritaria con gli enti locali, consentendo a questi ultimi di pagare i debiti con i fornitori.
Stesso meccanismo è previsto per i prestiti alle regioni per il pagamento dei debiti in materia sanitaria. In questo caso il Mef definisce entro il 15 maggio il riparto tra le regioni per le somme del 2013 ed entro il 30 novembre il riparto per le risorse del 2014. Anche in questo caso le Regioni per ottenere il cash debbono prima predisporre misure idonee e congrue di copertura (una sorta di minifinanziaria) (art. 3).
Il decreto stabilisce che anche i Ministeri provvedano all’estinzione dei debiti per le somministrazioni si forniture, appalti e prestazioni professionali entro un massimo di 500 milioni di euro (art 5 commi 1-6). Si prevede inoltre un aumento delle cifre a titolo di restituzione e dei rimborsi delle imposte per un importo totale non superiore ai 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014.  (art. 5 comma 7). Per quanto riguarda il 2014, va detto che in realtà parte di questo aumento, pari 1,250 miliardi, è sterilizzato da una norma successiva dello stesso decreto. L’articolo 9 comma 3, infatti per il 2014 copre l’onere finanziario dell’aumento del limite previsto per la compensazione tra crediti e debiti fiscali, riducendo proprio di 1.250 miliardi la restituzione di imposte prevista per il 2014 che quindi avrà un incremento reale di soli 2.750 miliardi.
Il decreto stabilisce che le pubbliche amministrazioni oggetto del decreto (enti locali, regioni, ministeri) comunichino ai creditori entro il 30 giugno 2013 l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti (Art 6 comma 9).
Il decreto stabilisce anche la priorità dei debiti da pagare. I primi debiti da pagare sono quelli non oggetto di cessione pro-soluto. Una norma volta a fare in modo che i soldi possano arrivare prima direttamente alle aziende debitrici invece che alle banche. E tra i crediti non oggetto di cessione pro-soluti hanno la priorità quelli più vecchi, come risulta dalla fattura o dalla richiesta di pagamento. (art 6 comma 1).
Come detto il decreto interviene anche sulla compensazione crediti-debiti tributari, elevando dal 2014 il limite massimo da 516.000 euro a 700.000 euro. Così chi vanta un credito nei confronti della pubblica amministrazione ed è debitore verso il fisco può accedere alla compensazione tra queste cifre entro un tetto massimo di 700.000 euro appunto.

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