All’esame delle commissioni della
Camera c’è la bozza di un Dpr che aveva preoccupato non poco i lavoratori del
comparto sicurezza, perché a questo provvedimento era affidato il compito di
armonizzare il sistema pensionistico di Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Vigili del fuoco, alle norme introdotte dalla riforma Fornero. Il
provvedimento prevede anche per i lavoratori del comparto sicurezza l’introduzione
del sistema delle finestre per la pensione di vecchiaia, ritardando di fatto l’effettiva
andata in pensione di 1 anno e tre mesi fino al 2015 e successivamente di 1
anno e otto mesi dal 2016. Inoltre per le pensioni di anzianità si prevede una
penalizzazione in termini percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 58
anni.
Al di là del contenuto il
provvedimento, almeno per il momento non avrà seguito. Infatti il relatore in
commissione affari costituzionali Emanuele Fiano ne ha già decretato la sorte
negativa, bocciando non i contenuti ma la natura del provvedimento. La sostanza
della raffinata relazione svolta da Fiano sta nel fatto che la modifica del
sistema pensionistico del comparto sicurezza, per uniformarlo alla riforma
effettuata dal ministro Fornero, non può essere realizzata attraverso un
regolamento, quale il Dpr è, ma solo attraverso una legge ordinaria. Poiché i
rilievi che la commissione affari costituzionali formulerà saranno vincolanti,
ciò significa che per il momento le pensioni di poliziotti e carabinieri
resteranno come sono, almeno in attesa che il governo vari un provvedimento di
legge.
Sintesi dei passaggi
più significativi della relazione Fiano
In relazione allo strumento
normativo utilizzato per la disciplina descritta è opportuno ricordare che
l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che: «Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari».
Come noto, la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere la sindacabilità dei regolamenti nel giudizio di costituzionalità riservato alle leggi ed agli atti aventi forza di legge (così la sentenza n. 58 del 2010).
Nel parere reso il 7 dicembre
2011, il Comitato per la legislazione aveva osservato che l'autorizzazione alla
delegificazione recata dall'articolo 24, comma 18, non è formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17,
comma 2, della legge 400 del 1988, in quanto non sono indicate le «norme
generali regolatrici della materia» né sono indicate espressamente le norme di
rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti; analogamente, all'articolo 37, opera un riferimento ai
«principi e criteri direttivi» in luogo delle «norme generali regolatrici della
materia», né indica le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari», richiedendo pertanto al Parlamento di
procedere ad esplicitare le norme generali e le disposizioni da abrogare.
Dal parere del Comitato emerge la peculiare natura del procedimento stabilito per i regimi pensionistici speciali: è stato configurato un modello normativo non riconducibile in modo speculare alla disciplina della fonte «regolamento di delegificazione», in quanto nella fattispecie nessuna effettiva delegificazione poteva essere effettuata.
Come è evidente, infatti, la materia pensionistica non è stata oggetto di delegificazione, perché per (quasi) tutte le categorie di lavoratori tale materia è stata riformata con il decreto-legge n. 201 del 2012, quindi con una fonte avente forza di legge. Per alcune categorie di lavoratori la specifica riforma è stata sottratta a tale fonte, senza la possibilità – ovviamente – di porre «norme generali regolatrici della materia», in quanto esse sono contenute nella riforma generale.
Va ricordato, infatti, che i rapporti
tra le fonti normative esprimono i rapporti tra gli attori costituzionali della
nostra forma di governo, costruita sul principio della separazione dei poteri;
che la procedura di delegificazione consente l'esercizio della funzione
legislativa sulla disposizione di delegificazione, ma esclude l'esercizio della
stessa funzione legislativa sull'atto di normazione secondaria; che il rispetto
della procedura di delegificazione comporta il rispetto del principio di
legalità sostanziale; che l'assenza delle norme generali regolatrici della
materia nella disposizione di delegificazione è sintomatica di una compressione
in quella sede della funzione legislativa (che si è esplicata in sede di conversione
con posizione di fiducia di un decreto legge), non recuperabile in sede di
esame parlamentare dello schema di regolamento, confinato nei limiti
dell'espressione di un parere restando preclusa l'attività emendativa dei
parlamentari; e che nell'ambito della materia previdenziale, parzialmente
delegificata, la disciplina di diritti ed obblighi di categorie di lavoratori
sarà riconducibile in parte ad un atto avente forza di legge, in parte ad un
atto di normazione secondaria, atto sul quale, come ricordato dalla Corte
costituzionale, non si esercita il sindacato di costituzionalità. Dal parere del Comitato emerge la peculiare natura del procedimento stabilito per i regimi pensionistici speciali: è stato configurato un modello normativo non riconducibile in modo speculare alla disciplina della fonte «regolamento di delegificazione», in quanto nella fattispecie nessuna effettiva delegificazione poteva essere effettuata.
Come è evidente, infatti, la materia pensionistica non è stata oggetto di delegificazione, perché per (quasi) tutte le categorie di lavoratori tale materia è stata riformata con il decreto-legge n. 201 del 2012, quindi con una fonte avente forza di legge. Per alcune categorie di lavoratori la specifica riforma è stata sottratta a tale fonte, senza la possibilità – ovviamente – di porre «norme generali regolatrici della materia», in quanto esse sono contenute nella riforma generale.
In conclusione, non c’è dubbio che i principi della riforma Fornero debbano essere applicati a tutti i lavoratori, compresi quelli dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, ma occorre che anche lo strumento normativo impiegato sia lo stesso, per non determinare disparità di trattamento.

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