venerdì 27 dicembre 2013

LA BOCCIATURA DEL COLLE SUL SALVA ROMA INVESTE ANCHE I PRESIDENTI DELLE CAMERE



La mancata conversione del Decreto Legge 126/2013, quello ribattezzato salva Roma, è l’inevitabile conseguenza della contrarietà del Capo dello Stato a firmare la promulgazione della legge di conversione.
La secca bocciatura inflitta da Napolitano non riguarda, però, solo il governo ma investe il parlamento nel suo complesso, e cioè i gruppi parlamentari che hanno presentato e approvato con i loro voti emendamenti che a norma di costituzione non potevano albergare il quel provvedimento, ma anche, e forse soprattutto, le presidenze delle due camere e delle due commissioni bilancio di Camera e Senato.
Certamente sono stati i gruppi parlamentari, sia al Senato che alla Camera, che hanno scritto e presentato emendamenti che hanno snaturato clamorosamente un decreto la cui finalità era già politicamente discutibile. Ma come noto prima i presidenti delle commissioni che svolgono l’esame in sede referente, e soprattutto i due presidenti delle assemblee, hanno praticamente un potere assoluto per quanto attiene l’ammissibilità degli emendamenti presentati.
In particolare in occasione dell’esame di ogni decreto, nelle commissioni della Camera dal 2012 si svolge la seguente “liturgia”. Il Presidente della commissione competente legge una speech in cui si da conto della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, con la quale furono cassati alcuni articoli di un mille proroghe del 2010 inseriti tramite emendamenti nel corso dell’iter dell’esame parlamentare, e successivamente si da conto della lettera del 23 febbraio 2012 che il Presidente ha inviato aipresidenti di Camera e Senato per invitarli a tener conto della sentenza della Consulta in tema di ammissibilità degli emendamenti ai decreti. Liturgia svolta regolarmente anche in questa occasione dal presidente Boccia (vedi di seguito)
Quindi, chiusa la lettura, dello speach il presidente di commissione avverte che nella valutazione delle eventuali inammissibilità degli emendamenti presentati si atterrà oltre ai normali criteri a quelli, ancora più restrittivi, testè illustrati.
Ovviamente stesso e ancora più forte potere hanno i presidenti delle due assemblee, la cui valutazione è inappellabile. Valutazione che alla luce dei fatti e della bocciatura del Colle, si deve giudicare pessima o addirittura assente.
Si dirà che in questo caso la Presidente della Camera ha meno colpe del collega del Senato, perché a Montecitorio sul testo presentato in aula nella formulazione approvata in commissione è stata posta la fiducia del governo. A nostro avviso tecnicamente questo elemento non giustifica la presidenza della Camera. Infatti nell’apporre la fiducia il governo presenta un maxiemendamento e su questo unico, grande emendamento, la presidenza esercita formalmente il vaglio di ammissibilità, come per gli altri emendamenti, e se lo ritiene può anche stralciarne alcune parti che non ritiene ammissibili. I precedenti in questo senso vi sono (Per citarne uno si veda lo speech di Fini nella seduta del 23 luglio 2009 in sede di vaglio di ammissibilità al maxiemendamento presentato al Dl 78/2009).
Ovviamente il fatto che il testo sia stato approvato dalla commissione competente e che su quello fosse stata raggiunta un’intesa tra gruppi e governo anche in vista di eventuali correzioni da apportare nel successivo mille proroghe, oltre che sui tempi di esame, non ha reso le cose facili per un presidente debolissimo politicamente come quello della Camera.
Fatto sta che il niet del Colle, che ha avuto un occhio di riguardo formale per il governo invitandolo a ritirare “autonomamente” il provvedimento invece di vedersi negata la firma in sede di promulgazione, deve essere letto nel suo complesso e dunque le colpe vanno equamente suddivise 

Speech sui criteri di ammisibilità per gli emendamenti presentati alle leggi di conversione dei decreti letto in commissione da Francesco Boccia il 21dicembre 2013


DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.
  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 234 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento Pag. 49«ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Osserva poi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. Evidenzia in particolare che, nella citata sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Fa presente inoltre che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda che il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Segnala infine che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, sottolinea pertanto che la Presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Dichiara dunque, alla luce dei predetti criteri, che sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

2 commenti:

  1. Si dice "speech", non "speach". Se non sapete l'inglese usate parole italiane.

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  2. In effetti hai ragione..ma suona meglio

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