martedì 18 giugno 2013

PARTE LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO, COSA DICE IL DDL DEL GOVERNO


Oggi in commissiona affari costituzionali è iniziato l'esame delle proposte di riforma del finanziamento pubblico ai partiti. Ecco cosa propone il testo presentato dal governo Letta.
La proposta di legge del governo si compone di due parti. Una riguarda il finanziamento dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche (art 1; 8-14), l’altra detta una serie di norme volte a favorire e realizzare la democrazia interna ai partiti, la trasparenza e i controlli sulla gestione degli stessi.
Per quanto riguarda il finanziamento pubblico il combinato disposto degli articoli 1 e 14 procede sia all’abolizione sia del sistema dei rimborsi elettorali, sia del sistema del cofinanziamento, come introdotto dalla legge 96/2012, ma lo fa in maniera estremamente graduale, al punto che la vera è propria eliminazione di queste due forme di finanziamento entrerà a regime solo nel 2017 (il quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge). Inutile dire che se l’approvazione della legge invece che nel 2013 avviene nel 2014 o dopo, tutto il meccanismo slitta di un anno o più. Il testo prevede all’articolo 14 che per il 2013 i rimborsi elettorali e il cofinanziamento verranno percepiti per intero dagli aventi diritto (facendo un calcolo a mente e senza i dati che la tesoreria della Camera può fornire, lo stato erogherà in totale per rimborsi e confinanziamento nel 2013 circa 104 milioni di euro). Nel 2014 si applica una riduzione del 40% al finanziamento spettante, nel 2015 una riduzione del 50% e nel 2016 una riduzione del 60%.
In sostituzione del sistema di finanziamento pubblico la legge individua 2 modalità di finanziamento per i partiti. La prima consiste nei contributi volontari con un regime fiscale agevolato che i cittadini erogano ai partiti (art.9) Per accedere a questa forma di finanziamento e alle altre i partiti debbono avere determinate caratteristiche individuate dall’articolo 8 e presentare una domanda. In primo luogo i partiti debbono essere iscritti nel registro istituito dall’articolo 4 (di cui si dirà di seguito), quindi possono accedere ai contributi privati volontari i partiti o movimenti che nell’ultima consultazione elettorale abbiano eletto almeno un candidato alla Camera, al Senato, in uno dei consigli Regionali o al Parlamento europeo, oppure abbiano presentato nelle medesime elezioni candidati in almeno 3 circoscrizioni alla Camera, in almeno tre regioni al Senato, in un consiglio regionale o in almeno una delle circoscrizioni del parlamento europeo. Per i contributi volontari ai partiti la legge prevede una detrazione dall’Irpef pari al 52% per importi tra 50 e 5.000 euro annui, pari al 26% per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui ( la normativa vigente prevede dal 2014 una detrazione del 26% sugli importi da 50 a 10.000 euro Dunque la norma aumenta le detrazioni fiscali previste per i contributi ai partiti). Sempre l’articolo 9 prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef il 52% delle spese sostenute per l’iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti, fino ad un importo massimo di 500 euro annui. Infine sono previste detrazioni dall’Ires del 26% su importi compresi tra 50 e 100.000 euro annui versati da società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; Tutti questi soggetti per accedere al beneficio fiscale non debbono avere al loro in terno partecipazioni pubbliche e i loro titoli non debbono essere negoziati in mercati regolamentati italiani e esteri. (L’attuale normativa prevede una detrazione del 19% per importi da 51,65 a 103.291 euro, detrazione che però vale anche per le società partecipate dal pubblico). [In relazione a questo articolo sarebbe bene prevedere il divieto per le società o aziende che detengono concessioni pubbliche di poter effettuare contributi ai partiti]. Si segnala che queste agevolazioni entreranno in vigore dal 2014 andandosi a cumulare alla parte rimanente di finanziamento pubblico fino al 2017
L’altra forma di finanziamento per i partiti, individuata dall’articolo 10, è il meccanismo del 2 per mille. Ciascun contribuente può destinare la propria imposta da un partito iscritto nel registro di cui all’articolo 4. Questo articolo suscita perplessità perché da un lato al comma 2 afferma che le destinazioni del 2 per mille sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti , ma tutta l’applicazione delle disposizioni del presente articolo è rinviata dal comma 3 ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze (dunque un atto sul quale le camere non avranno più potere emendativo). La perplessità nasce dal fatto che in fase di emanazione del regolamento possa ricomparire in qualche modo il meccanismo già introdotto in una prima bozza della legge, e poi eliminato, di destinare interamente ai partiti l’inoptato. Per evitare sorprese in questo senso sarebbe opportuno rendere più stringente e vincolante la lettera del comma 2 dell’articolo 10. Si segnala inoltre che il novero dei partiti che possono accedere al 2 per mille è sensibilmente più ristretto di quelli che accedono alla contribuzione volontaria con vantaggi fiscali. Infatti l’accesso al 2 per mille è consentito solo ai parti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo ( Un partito che ha eletti solo nelle regioni è escluso) (art.8). Anche questa nuova forma di finanziamento parte dal 2014 e si somma a quella vecchia per la parte restante fino al 2017 .
Altre forme di agevolazione da parte dello stato ai partiti sono individuate dagli articoli 11, 12 e 13. Queste agevolazioni consistono nella concessione di immobili del demanio a canoni agevolati a favore di quei partiti che non dispongano di un patrimonio immobiliare idoneo allo svolgimento dell’attività politica (art.11). Sono previsti spazi gratuiti di accesso alla comunicazione televisiva sulle reti pubbliche. Infine con l’articolo 13 si assegna al governo una delega per individuare ulteriori forme di agevolazione relativamente alla promozione del rapporto tra partiti ed elettorato attraverso tariffe agevolate postali e telefoniche; possibilità di avvalersi di beni e servizi funzionali all’attività politica attraverso le procedure e gli strumenti di acquisto previsti in favore delle pubbliche amministrazioni, semplificazioni delle procedura di raccolta e autenticazione delle firme per partecipare alle elezioni.
La seconda parte della proposta di legge governativa detta norme volte ad attuare l’articolo 49 della costituzione. L’articolo 3 obbliga i partiti che intendano avvalersi dei benefici pubblici previsti a dotarsi di uno statuto ed indica inoltre le caratteristiche che lo statuto deve avere. Lo statuto deve indicare ad esempio il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi interni, nonché le modalità con le quali si accede a questi organi. Deve indicare i criteri con i quali è assicurata la rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali e le modalità di selezione delle candidature. Si può affermare che si tratta di criteri abbastanza blandi e generici che non prevedono norme capestro. Va rilevato inoltre che lo statuto e la successiva registrazione nell’apposito registro è indispensabile per accedere ai finanziamenti e alle forme di agevolazione previsti dalla legge, ma non è condititio sine qua non (come nel caso della proposta Finocchiaro-Zanda) per la partecipazione alle elezioni delle formazioni politiche e dunque della vita stessa di un partito o di un movimento. L’articolo 4 istituisce il registro dei partiti politici. I partiti che si vogliono iscrivere debbono inviare la copia del proprio statuto ai presidenti di Camera e Senato (obbligo già previsto dalla normativa vigente). La Commissione per la trasparenza e il controllo (già istituita dalla legge 96/2012) effettua il controllo di conformità degli statuti al disposto dell’articolo 3 della presente legge e quindi procede all’iscrizione del partito. Qualora la commissione individui delle difformità invita i partiti a modificare i propri statuti. Gli statuti dei partiti sono pubblicati in Gazzetta ufficiale entro un mese dalla loro iscrizione nel registro. Il registro dei partiti politici è pubblicato in un’apposita sezione del portale internet del Parlamento Italiano.
L’articolo 5 detta una serie di norme in merito alla trasparenza interna ai partiti con particolare riferimento all’amministrazione delle risorse finanziarie. In realtà non fa che replicare disposizioni già previste dalla legge 96/2012, come la pubblicazione sul sito internet del Parlamento e del partito stesso dei bilanci del partito. Si segnala invece che il comma 3 di questo articolo modifica la norma relativa alle così dette dichiarazioni congiunte, stabilendo che per i contributi (erogazioni liberali) dati ad un partito fino a 100.000 euro in un anno, ed erogati non in contanti, non c’è obbligo di stipulare dichiarazione congiunta tra il partito che riceve e il soggetto che versa (oggi il limite oltre il quale la dichiarazione congiunta è obbligatoria è 5000 euro). La proposta di legge prevede che i partiti debbano redigere un elenco dei soggetti che nell’anno hanno versato importi superiori ai 5.000 euro annui e inviare questo elenco al presidente della Camera. L’articolo 5 prevede che tutti i cittadini hanno diritto di conoscere secondo le modalità stabilite dal presidente della camera, l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti ad un partito e gli importi. [Tale formulazione non prevede l’obbligo di una pubblicità automatica di un documento rilevante come l’elenco dei finanziatori di un partito, ancora più necessaria dopo la modifica operata alla norma sulle dichiarazioni congiunte. Prevede invece una sorta di diritto di accesso agli atti, ma su iniziativa del singolo cittadino. In questo caso, visto che per documenti meno importanti si impone la pubblicazione sui siti internet istituzionali e dei singoli partiti, sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione online di questo elenco sul sito della Camera e sul sito dei rispettivi partiti. Sapere chi sono i nomi di chi ha deciso di donare 50.000 euro o 100.000 euro ad un partito non solo è un atto di trasparenza ma un obbligo che attiene alle basi della Democrazia, visto che si vuole attuare l’art. 49]
La proposta di legge lascia invece in vigore l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione esterna. Su questo disposto, alla luce della riduzione dei finanziamenti pubblici operati, andrebbe forse effettuata una valutazione, dal momento che le società di revisione hanno parcelle molto salate. Si potrebbe prevedere sempre la certificazione esterna, ma con il meccanismo del patronato. Ovvero l’individuazione di due o tre soggetti ai quali tutti i partiti fanno certificare i propri bilanci, e che vengono pagati in tutto o in parte con soldi pubblici.
Dovendo formulare un giudizio complessivo sulla proposta del governo si può affermare che questa elimina l’attuale sistema di finanziamento pubblico. Lo stato continuerà a sostenere un onere (sotto forma di minor gettito fiscale) per finanziare i partiti di circa 70 milioni di euro anni a regime, contro i 91 milioni previsti dalla legge vigente. Ovviamente la modalità fin troppo graduale individuata dalla proposta di legge (che entrerà a regime solo nel 2017) comporta il rischio che ci si trovi davanti ad un semplice tentativo di prendere tempo, nella speranza che da qui al 2017 maturino le condizioni per tornare, con un’operazione legislativa magari alla chetichella, allo status quo ante.

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