mercoledì 8 aprile 2015

CON L'ITALICUM PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI E' OBBLIGATORIO DEPOSITARE LO STATUTO


Tra le modifiche apportate al Senato al testo dell'Italicum ce n'è una che a prima vista appare secondaria, ma che merita almeno una riflessione. Ci riferiamo al comma 7, lettera b) dell'articolo 2 del progetto di legge che ora è tornato all'esame della Camera. Fino ad oggi la normativa elettorale imponeva a chi si volesse candidare alle elezioni politiche di depositare presso il Viminale il proprio simbolo elettorale e (obbligo aggiunto con il porcellum) il programma elettorale dove viene indicato anche il cosi detto capo della forza politica. La modifica apportata al Senato ha inserito un nuovo obbligo per tutte le liste che vogliono partecipare alle elezioni politiche, depositare il proprio statuto che deve essere conforme a quello descritto dall'articolo 3 del decreto legge 149 del 2013 (la legge che ha riformato il finanziamento pubblico).
La norma per come è scritta, ed anche per la sua natura suscita più di una perplessità. Anche se la legge nulla dice sulle conseguenze in caso di mancato deposito dello statuto è probabile che chi non lo deposita nei termini previsti non può partecipare alle elezioni.
Ma un ulteriore problema, sottolineato anche dal dossier dell'Ufficio Studi della Camera, riguarda il richiamo effettuato allo statuto come previsto dal decreto 149/2013. In sostanza non si capisce a chi spetterebbe verificare l'eventuale conformità dello statuto depositato presso il ministero dell'Interno, ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del dcereto 149. In quel decreto si prevede che il controllo sulla regolarità degli statuti sia affidato ad un'apposita commissione, ma poichè tale controllo è escluisvamente finalizzato all'accesso alle nuove forme di contributo pubblico è impensabile che possa essere applicato anche per la partecipazione alle elezioni.
Inoltre la previsione dell'obbligo del deposito di uno statuto conforme a quello indicato dal decreto 149 rischia di complicare la vita a quelle forze politiche che decidono di formare una lista comune alle elezioni al fine di superare lo sbarramento. Lo statuto previsto dall'articolo 3 del decreto 149 è molto articolato e deve soddsfare una lunga serie di criteri, mentre gli statuti che si redigono in caso di apparentamenti elettorali sono molto semplici anche perchè sono finalizzati esclusivamente al momento elettorale.
In sostanza la norma, in assenza di una legge sui partiti che applichi l'articolo 49 della Costituzione, non ha molto senso, ma produce un ulteriore aggravio nelle già gravose procedure propedeutiche alla presentazione delle liste elettorali e, soprattutto, rischia di rimettere la decisione dell'ammissione o meno di una lista alle elezioni ad un semplice ufficio del Ministero dell'Interno. 

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