Alla fine sulla legge anti
omofobia si è giunti ad un compromesso che è ovviamente al ribasso, ma quel che
è peggio è che il nuovo testo approvato da un lato sarà inapplicabile perché fa
riferimento a due termini, omofobia e trans fobia che nel nostro codice non
esistono e non sono definiti. Dall’altro la riformulazione adottata apre un
varco, come nella scorsa legislatura ad una pregiudiziale di costituzionalità.
Pericoli assolutamente scongiurati dal primo testo base adottato che facevano
riferimento ai concetti di orientamento sessuale e identità di genere
definendoli anche in maniera appropriata.
Altra beffa riguarda il fatto
che, mentre il testo precedentemente adottato, estendeva l’aggravante prevista
dall’articolo 3 della legge Mancino (che prevede un aumento di pena pari alla
metà rispetto a quella prevista) per discriminazioni e violenze fondate sull’orientamento
sessuale e sulla parità di genere, il testo attuale non le prevede, poiché non
procede a novellare tale articolo. Questo significa che mentre per un reato
commesso sulla base di una discriminazione religiosa o razziale sarà prevista
la pena per quel reato più l’aggravante specifica prevista dall’articolo 3,
questo non varrà per l’omofobia.
Altro aspetto sorprendete è stato
l’intervento svolto ieri in commissione dal sottosegretario Ferri che in
sostanza ha detto che il governo è favorevole a modificare anche questo testo
in aula ed ha pure suggerito quali emendamenti presentare.
Alla luce di ciò appaiono
assolutamente ingiustificate le critiche rivolte da parte del Pdl al relatore
Leone che, per parte sua è anzi riuscito a depotenziare abilmente la portata
della legge in esame. Ingiustificato allo stesso modo è il tono trionfale dell’altro
relatore,Ivan Scalfarotto, ovviamente per motivi opposti e di tutto il Pd.
Intervento del sottosegretario
Ferri:
Il sottosegretario Cosimo FERRI esprime parere
conforme ai relatori, soffermandosi sull'emendamento 1.500 del quale prende
atto con la consapevolezza che si tratta di una soluzione che costituisce il
risultato di una intesa politica tra gruppi che in passato hanno mantenuto sul
tema dell'omofobia e transfobia posizioni contrastanti. Ritiene che, in vista
dell'esame dell'Assemblea, occorra concentrarsi sulla questione della tutela
della libertà di pensiero verificando che la soluzione adottata non sia in
alcun modo contraria a tale principio. L'obiettivo deve essere quello di
formulare una fattispecie penale che punisca unicamente gli atti discriminatori
e violenti ovvero di istigazione a tali atti. Se per raggiungere tale obiettivo
sarà necessario modificare il testo che verrà approvato in Commissione, il
Governo si riserva di presentare eventuali emendamenti in Assemblea ovvero di
valutare attentamente, anche ai fini di un eventuale parere favorevole, gli
emendamenti che, come alcuni dei subemendamenti presentati oggi, dovessero specificare
che la nuova fattispecie penale non si applica alle idee diffuse nell'ambito
educativo, didattico, accademico, scientifico letterario e così via. Qualora i
subemendamenti non dovessero essere ritirati, Pag. 27si riserva di intervenire
su ciascuno di essi.
TESTO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA E
SOTTOPOSTO A PARERE
ART. 1.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o transfobia»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti parole « o fondati sull'omofobia o transfobia».
2. Al Titolo del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o transfobia».
3. Alla rubrica dell'articolo 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o transfobia».
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 500. I Relatori.
PRECEDENTE TESTO
UNIFICATO
Norme in materia di discriminazioni motivate
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Art. 1
(Orientamento sessuale e identità di genere).
Ai fini della legge penale si intende per: (Orientamento sessuale e identità di genere).
a) «Orientamento sessuale» l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive
modificazioni, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro».(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
Art. 3
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).
1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni
dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano
integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento
sessuale o dall'identità di genere della vittima.(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).
Art. 4
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
Art. 1-bis.
(Attività non retribuita a favore della collettività).
1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la
sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a
favore della collettività per finalità Pag. 74sociali
o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2. (Attività non retribuita a favore della collettività).
2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.
4. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1-bis, limitatamente alla lettera a), 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

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