lunedì 8 luglio 2013

IL DECRETO DEL FARE...PIANO E MALE



Il Corriere della Sera di oggi ha pubblicato un lungo articolo a firma di Sergio Rizzo sui costi della burocrazia che, per quanto riguarda i passaggi relativi alla legislazione oscura e alla farraginosità dei decreti attuativi, sembra una perfetta fotografia del decreto del fare.
Questo decreto è quanto mai eterogeneo ed interviene, di fatto, su tutti i settori dell’attività di governo. Nel fare questo contravviene espressamente a due norme di leggi perfettamente vigenti. La prima è  l’articolo 15 della legge 400 del 1988, che all’comma 3 dispone “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
L’altra è l’articolo 17, comma 30 della l.127/1997 che in maniera molto chiara dispone: “  I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.” Questa norma serve a consentire a chi tenta di leggere un decreto di capire qual è l’effettiva modifica apportata ad un articolo riproducendone il testo integrale precedente alla modifica. Tanto per fare un esempio abbastanza indicativo l’articolo 17 del decreto reintroduce all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico un elemento, come i dati clinici, che per motivi di privacy era stato volutamente tenuto fuori nella scorsa legislatura, precludendone l’uso per le attività di studio. Una modifica di natura così sensibili passa di fatto inosservata se non la si può confrontare con il testo originale della norma.
Passando ai decreti attuativi, se ne registra un vero e proprio festival nei primi due articoli del decreto. Ben 5. La cosa è assai singolare visto che il decreto dovrebbe essere un provvedimento di massima urgenza e questi primi due articoli intervengono su quella che è la massima delle urgenze, ovvero il sostegno economico alle piccole e medie imprese, sia sotto forma di fondo di garanzia per i prestiti, sia sotto forma di finanziamenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per la produzione.  Più precisamente l’articolo 1 prevede un fondo pubblico che possa garantire i prestiti accese dalle imprese con le banche. Questo il principio. Le imprese che potranno accedervi e le condizioni di accesso, ovvero l’attuazione dell’intero articolo, sono rinviate ad un decreto ministeriale per il quale non è previsto neppure un termine di attuazione.
L’articolo 2 se possibile fa pure peggio. Infatti esso dispone che la cassa depositi e prestiti metta a disposizione della banche un plafond  2.5 miliardi da utilizzare per finanziamenti agevolati alle imprese per l’acquisto di beni strumentali. Anche qui i requisiti e le condizioni di accesso al credito, la misura massima del singolo prestito e le modalità di erogazione dei contributi per coprire la spesa per interessi sono demandati ad un decreto ministeriale per il quale non è previsto alcun termine. Come se questo non bastasse l’intera applicazione dell’articolo dipende dalla stipula di una convenzione tra governo, Abi e Cassa depositi e prestiti, anche questa ovviamente senza alcun termine.

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