Il Corriere della Sera di oggi ha
pubblicato un lungo articolo a firma di Sergio Rizzo sui costi della burocrazia
che, per quanto riguarda i passaggi relativi alla legislazione oscura e alla
farraginosità dei decreti attuativi, sembra una perfetta fotografia del decreto
del fare.
Questo decreto è quanto mai
eterogeneo ed interviene, di fatto, su tutti i settori dell’attività di
governo. Nel fare questo contravviene espressamente a due norme di leggi
perfettamente vigenti. La prima è l’articolo 15 della legge 400 del 1988, che
all’comma 3 dispone “I decreti devono
contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
L’altra è l’articolo 17, comma 30
della l.127/1997 che in maniera molto chiara dispone: “ I
disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento
recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o
abrogate.” Questa norma serve a consentire a chi tenta di leggere un
decreto di capire qual è l’effettiva modifica apportata ad un articolo
riproducendone il testo integrale precedente alla modifica. Tanto per fare un
esempio abbastanza indicativo l’articolo 17 del decreto reintroduce all’interno
del Fascicolo Sanitario Elettronico un elemento, come i dati clinici, che per
motivi di privacy era stato volutamente tenuto fuori nella scorsa legislatura,
precludendone l’uso per le attività di studio. Una modifica di natura così
sensibili passa di fatto inosservata se non la si può confrontare con il testo
originale della norma.
Passando ai decreti attuativi, se
ne registra un vero e proprio festival nei primi due articoli del decreto. Ben
5. La cosa è assai singolare visto che il decreto dovrebbe essere un
provvedimento di massima urgenza e questi primi due articoli intervengono su
quella che è la massima delle urgenze, ovvero il sostegno economico alle
piccole e medie imprese, sia sotto forma di fondo di garanzia per i prestiti,
sia sotto forma di finanziamenti per l’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature per la produzione. Più
precisamente l’articolo 1 prevede un fondo pubblico che possa garantire i
prestiti accese dalle imprese con le banche. Questo il principio. Le imprese
che potranno accedervi e le condizioni di accesso, ovvero l’attuazione dell’intero
articolo, sono rinviate ad un decreto ministeriale per il quale non è previsto
neppure un termine di attuazione.
L’articolo 2 se possibile fa pure
peggio. Infatti esso dispone che la cassa depositi e prestiti metta a
disposizione della banche un plafond 2.5
miliardi da utilizzare per finanziamenti agevolati alle imprese per l’acquisto
di beni strumentali. Anche qui i requisiti e le condizioni di accesso al
credito, la misura massima del singolo prestito e le modalità di erogazione dei
contributi per coprire la spesa per interessi sono demandati ad un decreto
ministeriale per il quale non è previsto alcun termine. Come se questo non
bastasse l’intera applicazione dell’articolo dipende dalla stipula di una
convenzione tra governo, Abi e Cassa depositi e prestiti, anche questa
ovviamente senza alcun termine.

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