Mercoledì 17 giugno la Camera dei Deputati ha esaminato e
approvato una relazione al Parlamento inviata dal governo a norma dell’articolo
10-bis, comma 6, della legge 196 del 2009. Il caso è abbastanza particolare al
punto che fino ad oggi si è verificato solo in tre casi. La legge 196/2009 è
quella che regola la contabilità e la finanza pubblica. Tale legge, anche in
ossequio alle procedure adottate a livello comunitario individua gli strumenti
a disposizione del governo nell’ambito della finanza pubblica, che sono la
legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria), Il documento di
economia e finanza (Def) e la nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza. Poiché, però, in economia si possono sempre verificare eventi
imprevisti che dipendono da vari fattori, la legge prevede che al verificarsi
di eventi eccezionali che producano scostamenti rispetto agli obiettivi di
finanza pubblica o comportino interventi correttivi, rispetto ai dati già
modificati con la nota di aggiornamento al Def, Il governo invia una relazione
al Parlamento nel quale da conto della motivazione degli scostamenti e illustra
gli eventuali interventi correttivi di finanza pubblica che intende adottare.
La relazione discussa il 17 giugno, aveva come oggetto, la
ormai nota sentenza della Corte costituzionale n.70 che ha dichiarato illegittimo
il blocco dell’adeguamento delle pensioni di importo superiore a tre volte
quello della pensione minima. L’adempimento della sentenza avrebbe comportato
una spesa di 17,8 miliardi netti per il 2015. Nella relazione inviata il
governo scrive che tale spesa, producendo un peggioramento dell’indebitamento
netto tendenziale delle amministrazioni pubbliche rispetto al Pil, avrebbe
comportato uno sforamento dei parametri di bilancio europei con la conseguenza
di una probabile apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo.
Dunque l’intervento correttivo previsto per evitare ciò è
indicato nel decreto legge 65/2015 (attualmente all’esame della stessa Camera),
che prevede una soluzione mediana tra la restituzione integrale di quanto
dovuto e la salvaguardia dei conti pubblici. (il Decreto restituirà il 40% del
dovuto alle pensioni da 3 a 4 volte superiori alla minima, il 20% per le
pensioni superiori a 4 e a quelle fino a 5 volte superiori alla minima, il 10%
da 5 a 6 volte la minina, nessun rimborso per le pensioni di importo superiore
a 6 volte la minima).
La Camera dei Deputati non ha votato direttamente la
relazione del governo, ma una risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza (risoluzione
6-00141) il cui contenuto era “La Camera,
esaminata la Relazione al Parlamento 2015, predisposta ai sensi dell'articolo
10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, approvata dal Consiglio dei ministri il 18 maggio 2015, contestualmente
all'approvazione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Doc. LVII-bis, n. 3), la approva”.
Ovviamente il decreto legge sulle pensioni dovrà essere approvato
da Camera e Senato secondo le procedure ordinarie previste dai regolamenti
parlamentari.

Nessun commento:
Posta un commento