lunedì 16 febbraio 2015

LO STRANO EMENDAMENTO LAST MINUTE AL MILLEPROROGHE SULLE FARMACIE



Il Milleproroghe questa sera conclude il suo iter in commissione alla Camera, per approdare domani in aula, ma lo fa con una serie di emendamenti last minute depositati dai relatori e dal governo.
Tra questi ce n’è uno dei relatori, l’emendamento n. 7.55, che per il contenuto lascia perplessi. L’emendamento stabilisce che, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà sospesa fino al 31 dicembre 2016 l’attuale norma che regola il trasferimento della titolarità delle farmacie. Oggi l’articolo 12 della legge 475 del 1968 stabilisce tutta una serie di criteri per la cessione e l’acquisto delle farmacia. Con l’emendamento dei relatori si propone che per due anni valga un unico criterio quello della semplice iscrizione all’albo dei farmacisti.
Al di la del merito della norma proposta, quello che in primo luogo stupisce è la natura dell’emendamento che da un punto di vista tecnico dovrebbe essere considerato inammissibile. Gli unici emendamenti ammissibili al Milleproroghe, infatti sono disposizioni che prorogano termini. In questo caso non si procede ad alcuna proroga, ma si sospende per due anni una norma vigente.
Si dirà che l’emendamento in questione potrebbe essere letto come una sorta di liberalizzazione per quanto riguarda la cessione e l’acquisto di farmacie, ma non è questo il punto, perché se si vuole liberalizzare il settore non è il mille proroghe lo strumento corretto e soprattutto non si capisce perché non si interviene con una norma strutturale invece che con una disposizione a tempo.
Anche nel merito della liberalizzazione proposta, poi ci sarebbe da discutere, perché la normativa vigente prevede  tutta una serie di condizioni che appaiono più condivisibili e che sono volte anche ad evitare speculazioni e prestanome. Si può citare ad esempio il comma che prevede che la cessione della titolarità di una farmacia per essere valida, deve essere accompagnata anche alla cessione dell’azienda commerciale che vi è connessa. Oppure si può citare il comma che prevede che il trasferimento di una farmacia può avvenire solo a favore di un farmacista iscritto all’albo e che abbia conseguito l’idoneità e abbia almeno due anni di pratica professionale certificata.
Se fosse approvato l’emendamento dei relatori, questi ed altri requisiti, verrebbero sospesi per due anni.

Nessun commento:

Posta un commento