Il Milleproroghe questa sera conclude il suo iter in
commissione alla Camera, per approdare domani in aula, ma lo fa con una serie
di emendamenti last minute depositati dai relatori e dal governo.
Tra questi ce n’è uno dei relatori, l’emendamento n. 7.55,
che per il contenuto lascia perplessi. L’emendamento stabilisce che, dall’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto, verrà sospesa fino al 31
dicembre 2016 l’attuale norma che regola il trasferimento della titolarità
delle farmacie. Oggi l’articolo 12 della legge 475 del 1968 stabilisce tutta
una serie di criteri per la cessione e l’acquisto delle farmacia. Con l’emendamento
dei relatori si propone che per due anni valga un unico criterio quello della
semplice iscrizione all’albo dei farmacisti.
Al di la del merito della norma proposta, quello che in
primo luogo stupisce è la natura dell’emendamento che da un punto di vista
tecnico dovrebbe essere considerato inammissibile. Gli unici emendamenti
ammissibili al Milleproroghe, infatti sono disposizioni che prorogano termini.
In questo caso non si procede ad alcuna proroga, ma si sospende per due anni
una norma vigente.
Si dirà che l’emendamento in questione potrebbe essere letto
come una sorta di liberalizzazione per quanto riguarda la cessione e l’acquisto
di farmacie, ma non è questo il punto, perché se si vuole liberalizzare il
settore non è il mille proroghe lo strumento corretto e soprattutto non si
capisce perché non si interviene con una norma strutturale invece che con una
disposizione a tempo.
Anche nel merito della liberalizzazione proposta, poi ci
sarebbe da discutere, perché la normativa vigente prevede tutta una serie di condizioni che appaiono
più condivisibili e che sono volte anche ad evitare speculazioni e prestanome.
Si può citare ad esempio il comma che prevede che la cessione della titolarità
di una farmacia per essere valida, deve essere accompagnata anche alla cessione
dell’azienda commerciale che vi è connessa. Oppure si può citare il comma che
prevede che il trasferimento di una farmacia può avvenire solo a favore di un
farmacista iscritto all’albo e che abbia conseguito l’idoneità e abbia almeno
due anni di pratica professionale certificata.
Se fosse approvato l’emendamento dei relatori, questi ed
altri requisiti, verrebbero sospesi per due anni.

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