giovedì 5 dicembre 2013

CURIOSITA' SULLA LEGGE DI STABILITA' 2014



Il cuore di una legge di stabilità è costituito dalle norme in materia di fisco e di interventi macroeconomici, ed è da questi temi che dipende il giudizio in positivo o in negativo. Allo stesso tempo all’interno di una legge di stabilità vi sono delle norme che meritano di essere segnalate in senso negativo pur non svolgendo un ruolo fondamentale all’interno della stessa legge di bilancio.
La norma che più colpisce perché va in netta controtendenza con la filosofia dell’intera legge, improntata ai tagli e alle economie, è il comma 266 (parliamo di commi perché a seguito dalla fiducia apposta al senato la legge si compone di un solo articolo di oltre 500 commi), che dispone l’aumento del 50% per il 2014 dello stipendio percepito dal Garante del contribuente. Questa disposizione colpisce perché l’aumento di stipendio è rilevantissimo ( se uno guadagnava 100.000 euro l’anno si troverebbe a guadagnarne 50.000 in più) e dal testo non se ne riescono a comprendere le ragioni.
Altra norma che merita di essere segnalata sempre in senso negativo riguarda il comma 191. Qui si dispone che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministro dell’economia dovrà ripartire 26 milioni di euro tra una serie di voci riportate in un elenco allegato al testo della legge (pag. 197 dello stampato della Camera). Se si va a vedere questo elenco si nota che alla voce collaborazione ib campo radiotelevisivo tra Italia e Repubblica di San Marino si prevede di spendere 6 milioni, mentre per le vittime del terrorismo 1 milione. La ripartizione sorprende ancora di più a fronte della polemica esplosa circa il mancato indennizzo dei parenti delle vittime della strage di Bologna. Indennizzo previsto per legge ma non corrisposto materialmente con questa legge proprio perché lo stanziamento per le vittime del terrorismo è troppo basso, mentre ci vorrebbero 5 milioni in più.
Tra i commisi che sorprendono in senso negativo c’è il 316 che quasi di nascosto elimina il pagamento straordinario oggi previsto dai contratti per la giornata lavorativa svolta di giorno festivo. Un danno consistente per i lavoratori italiani che già non se la passano tanto bene.
Chiudiamo queste breve noticine sulla legge di stabilità con il comma 313 dove dagli emolumenti che fanno cumulo ai fini del l’applicazione del tetto agli stipendi dei manager pubblici, sono esclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali. Tradotto si stabilisce che le consulenze, ovvero una delle principali voci di spesa della pubblica amministrazione non sono conteggiabili ai fini del cumulo di cui sopra.

mercoledì 4 dicembre 2013

(IN ATTESA DELLA CONSULTA) COS'E' E COME FUNZIONA LA GIUNTA DELLE ELEZIONI



L’atteso pronunciamento della Corte Costituzionale in merito ad eventuali profili di incostituzionalità della legge elettorale, probabilmente avrà l’effetto di spostare i riflettori dell’attenzione pubblica su un organo della Camera solitamente poco conosciuto, la giunta per le elezioni.
Come sostenuto da diversi costituzionalisti, infatti, anche nel caso di giudizio più sfavorevole da parte della Consulta nei confronti del porcellum, appare praticamente impossibile che le elezioni di febbraio vengano invalidate e con esse l’attuale legislatura, semmai il problema alla Camera verterà sui deputati eletti grazie al premio di maggioranza ( e dunque tutti di Pd, Sel e Centro Democratico) la cui elezione deve ancora essere convalidata dalla Giunta per le elezioni di Montecitorio.
La Giunta per le elezioni ha come compito primario proprio quello di verificare la regolarità delle elezioni svolte e dunque di proporre la convalida dei deputati eletti (la giunta ha anche altre compiti quali quello di accertare le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che sopraggiungano nel corso della legislatura). Il potere di verifica e convalida delle elezioni da parte della Giunta deriva dall’articolo 66 della Costituzione, che demanda a ciascuna camera il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti, e dagli articoli 17 e 17-bis del regolamentodella Camera.
La Giunta delle elezioni funziona inoltre sulla base di un proprio regolamento interno, approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998. La giunta è formata da 30 componenti nominati dal presidente della Camera. La principale differenza con le altre giunte e commissioni sta nel fatto che i deputati componenti della giunta non possono rifiutare la nomina e neppure dimettersi una volta nominati.
Il lavoro di verifica delle elezioni è svolto circoscrizione per circoscrizione attraverso l’esame dei verbali degli uffici elettorali e degli eventuali ricorsi presentati. La  giunta presenta poi una relazione sul lavoro svolto che, come previsto dall’articolo 17-bis del regolamento, quando in tema di verifica dei poteri si basa esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non è sottoposta al voto dell’Assemblea, salvo richiesta di venti deputati. Non ostante sia considerato un organo di garanzia, e proprio per questo la presidenza della giunta è attribuita ad un esponente della minoranza, si tratta di un lavoro quasi sempre notarile e burocratico che pone la giunta al riparo da roventi polemiche politiche e in una sorta di cono d’ombra per l’intera durata della legislatura.
Come già accaduto al Senato per la vicenda Berlusconi, vedremo se l’eventuale verdetto della Consulta scaricherà su quest’organo, presieduto dal deputato 5 stelle Giuseppe D’Ambrosio, tutte le tensioni e polemiche relative al Porcellum.

venerdì 29 novembre 2013

ALFANO CHIEDE LE COMMISSIONI PER NCD MA GLI ATTUALI PRESIDENTI SONO INAMOVIBILI



Nella giornata di ieri, Angelino Alfano, alla luce della nascita del gruppo Nuovo Centro Destra ed anche del cambio di maggioranza che sostiene il governo, ha posto la questione di un rimpasto ministeriale, ma anche quella delle presidenze di commissione.
Per quanto attiene a quest’ultimo tema, infatti, alla Camera le presidenze delle principali commissioni, a suo tempo assegnate al Pdl, sono ad appannaggio di quella che ora è Forza Italia. Sisto è presidente della Commissione Affari Costituzionali, Vito della Commissione Difesa, Capezzone della commissione Finanze, Galan della Commissione Cultura. Tutte commissioni importanti anche per l’attività legislativa di governo.
Infatti oltre al dato eminentemente politico dell’incarico, il Presidente di Commissione svolge un ruolo di rilievo anche per quanto attiene l’iter di un provvedimento. Spetta a lui infatti convocare la commissione e deciderne l’ordine del giorno (art.21 comma 1 R.C.), ma soprattutto teoricamente è il presidente di commissione ad essere automaticamente il relatore dei provvedimenti in esame, e quando questo incarico è attribuito ad un altro membro avviene su delega dello stesso presidente.
Per quanto attiene, però, il desiderio di Alfano e del Nuovo Centro Destra di procedere ad avvicendamenti nelle presidenze delle commissioni, si tratta di un desiderio tecnicamente impossibile da realizzare, salvo ovviamente la volontà in tal senso degli attuali presidenti.
Il presidente di commissione, al pari di quello dell’assemblea, una volta eletto è inamovibile e soprattutto non esistono strumenti che possano equivalere ad una sorta di sfiducia nei suoi confronti. In realtà in tal senso è stato posto un solo precedente, anche abbastanza scriteriato, all’inizio della scorsa legislatura da parte dei presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani, quello dell’allora presidente della Vigilanza Rai Villari. Con una forzatura inaudita delle pressi e dei regolamenti Villari, giunto in maniera rocambolesca alla presidenza della Vigilanza Rai, fu costretto a dimettersi qualche mese dopo. In quell’occasione la pantomima, perché di questo si trattò, consistette nelle dimissioni di tutti i membri della commissione.
Ovviamente quel precedente non è minimamente attuabile, né tanto meno attuale. In quell’occasione infatti ci fu quanto meno un accordo di tutti i gruppi politici nel chiedere la rimozione dell’allora presidente, accordo che ovviamente oggi non può esserci. Ma soprattutto perché le dimissioni tecnicamente non sono uno strumento utilizzabile per rimuovere il presidente teorizzando una decadenza dell’intera commissione. Infatti, come per l’aula della Camera, se un deputato si dimette è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. Allo stesso modo se uno o più membri di una commissione si dimettono il presidente della Camera deve nominarne immediatamente di nuovi.
Dunque, almeno per quanto riguarda le commissioni della Camera, Alfano dovrà aspettare ancora molto a lungo, perché gli attuali presidenti non hanno alcuna intenzione di lasciare. E la loro volontà è l’unico strumento di avvicendamento.