mercoledì 4 dicembre 2013

(IN ATTESA DELLA CONSULTA) COS'E' E COME FUNZIONA LA GIUNTA DELLE ELEZIONI



L’atteso pronunciamento della Corte Costituzionale in merito ad eventuali profili di incostituzionalità della legge elettorale, probabilmente avrà l’effetto di spostare i riflettori dell’attenzione pubblica su un organo della Camera solitamente poco conosciuto, la giunta per le elezioni.
Come sostenuto da diversi costituzionalisti, infatti, anche nel caso di giudizio più sfavorevole da parte della Consulta nei confronti del porcellum, appare praticamente impossibile che le elezioni di febbraio vengano invalidate e con esse l’attuale legislatura, semmai il problema alla Camera verterà sui deputati eletti grazie al premio di maggioranza ( e dunque tutti di Pd, Sel e Centro Democratico) la cui elezione deve ancora essere convalidata dalla Giunta per le elezioni di Montecitorio.
La Giunta per le elezioni ha come compito primario proprio quello di verificare la regolarità delle elezioni svolte e dunque di proporre la convalida dei deputati eletti (la giunta ha anche altre compiti quali quello di accertare le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza che sopraggiungano nel corso della legislatura). Il potere di verifica e convalida delle elezioni da parte della Giunta deriva dall’articolo 66 della Costituzione, che demanda a ciascuna camera il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti, e dagli articoli 17 e 17-bis del regolamentodella Camera.
La Giunta delle elezioni funziona inoltre sulla base di un proprio regolamento interno, approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998. La giunta è formata da 30 componenti nominati dal presidente della Camera. La principale differenza con le altre giunte e commissioni sta nel fatto che i deputati componenti della giunta non possono rifiutare la nomina e neppure dimettersi una volta nominati.
Il lavoro di verifica delle elezioni è svolto circoscrizione per circoscrizione attraverso l’esame dei verbali degli uffici elettorali e degli eventuali ricorsi presentati. La  giunta presenta poi una relazione sul lavoro svolto che, come previsto dall’articolo 17-bis del regolamento, quando in tema di verifica dei poteri si basa esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non è sottoposta al voto dell’Assemblea, salvo richiesta di venti deputati. Non ostante sia considerato un organo di garanzia, e proprio per questo la presidenza della giunta è attribuita ad un esponente della minoranza, si tratta di un lavoro quasi sempre notarile e burocratico che pone la giunta al riparo da roventi polemiche politiche e in una sorta di cono d’ombra per l’intera durata della legislatura.
Come già accaduto al Senato per la vicenda Berlusconi, vedremo se l’eventuale verdetto della Consulta scaricherà su quest’organo, presieduto dal deputato 5 stelle Giuseppe D’Ambrosio, tutte le tensioni e polemiche relative al Porcellum.

venerdì 29 novembre 2013

ALFANO CHIEDE LE COMMISSIONI PER NCD MA GLI ATTUALI PRESIDENTI SONO INAMOVIBILI



Nella giornata di ieri, Angelino Alfano, alla luce della nascita del gruppo Nuovo Centro Destra ed anche del cambio di maggioranza che sostiene il governo, ha posto la questione di un rimpasto ministeriale, ma anche quella delle presidenze di commissione.
Per quanto attiene a quest’ultimo tema, infatti, alla Camera le presidenze delle principali commissioni, a suo tempo assegnate al Pdl, sono ad appannaggio di quella che ora è Forza Italia. Sisto è presidente della Commissione Affari Costituzionali, Vito della Commissione Difesa, Capezzone della commissione Finanze, Galan della Commissione Cultura. Tutte commissioni importanti anche per l’attività legislativa di governo.
Infatti oltre al dato eminentemente politico dell’incarico, il Presidente di Commissione svolge un ruolo di rilievo anche per quanto attiene l’iter di un provvedimento. Spetta a lui infatti convocare la commissione e deciderne l’ordine del giorno (art.21 comma 1 R.C.), ma soprattutto teoricamente è il presidente di commissione ad essere automaticamente il relatore dei provvedimenti in esame, e quando questo incarico è attribuito ad un altro membro avviene su delega dello stesso presidente.
Per quanto attiene, però, il desiderio di Alfano e del Nuovo Centro Destra di procedere ad avvicendamenti nelle presidenze delle commissioni, si tratta di un desiderio tecnicamente impossibile da realizzare, salvo ovviamente la volontà in tal senso degli attuali presidenti.
Il presidente di commissione, al pari di quello dell’assemblea, una volta eletto è inamovibile e soprattutto non esistono strumenti che possano equivalere ad una sorta di sfiducia nei suoi confronti. In realtà in tal senso è stato posto un solo precedente, anche abbastanza scriteriato, all’inizio della scorsa legislatura da parte dei presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani, quello dell’allora presidente della Vigilanza Rai Villari. Con una forzatura inaudita delle pressi e dei regolamenti Villari, giunto in maniera rocambolesca alla presidenza della Vigilanza Rai, fu costretto a dimettersi qualche mese dopo. In quell’occasione la pantomima, perché di questo si trattò, consistette nelle dimissioni di tutti i membri della commissione.
Ovviamente quel precedente non è minimamente attuabile, né tanto meno attuale. In quell’occasione infatti ci fu quanto meno un accordo di tutti i gruppi politici nel chiedere la rimozione dell’allora presidente, accordo che ovviamente oggi non può esserci. Ma soprattutto perché le dimissioni tecnicamente non sono uno strumento utilizzabile per rimuovere il presidente teorizzando una decadenza dell’intera commissione. Infatti, come per l’aula della Camera, se un deputato si dimette è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. Allo stesso modo se uno o più membri di una commissione si dimettono il presidente della Camera deve nominarne immediatamente di nuovi.
Dunque, almeno per quanto riguarda le commissioni della Camera, Alfano dovrà aspettare ancora molto a lungo, perché gli attuali presidenti non hanno alcuna intenzione di lasciare. E la loro volontà è l’unico strumento di avvicendamento.

giovedì 28 novembre 2013

DIRITTO D'ASILO AI RIVOLUZIONARI? LO PREVEDE UNA PROPOSTA DEL PD



I nostri padri costituenti nell’inserire il diritto di asilo in costituzione sono stati un po’troppo di manica larga. Il comma 3 dell’articolo 10 prevede infatti che questo debba essere concesso a tutti gli stranieri ai quali sia impedito nel loro paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra costituzione. Il principio è molto chiaro, ma forse perché di portata eccessivamente ampia, fino ad oggi non è mai stato attuato con una legge ordinaria.
A farlo ci ha provato il Partito Democratico con una proposta di legge (la n.327) che proprio ieri ha iniziato il suo iter in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il testo è per molti versi apprezzabile perché di fatto prova a dare vita ad un testo unico in materia di protezione internazionale, ma stupisce proprio nei due articoli che trattano il diritto di asilo, perché ne estende la portata a tal punto che mezzo mondo potrebbe chiederlo e ottenerlo nel nostro paese, con evidenti ricadute sui flussi migratori in entrata.
L’articolo 5 non fa che riproporre i principi previsti in costituzione e già questo basterebbe. Infatti che significa esercizio dei diritti di libertà democratica garantiti dalla nostra costituzione? Solo i diritti politici, oppure anche i diritti quali la libertà sindacale, lo sciopero, la libertà di opinione e stampa? Il problema è rilevante perché il diritto di asilo, a differenza dello status di rifugiato, per essere concesso non presuppone l’aver subito una persecuzione o l’essere in pericolo di vita da parte del richiedente, ma solo la negazione dei diritti di cui sopra. Tanto per fare un esempio se in un ipotetico paese non fosse riconosciuto il diritto di voto alle donne, anche senza alcuna forma di persecuzione, le cittadine di quel paese potrebbero chiedere e ottenere asilo in Italia, se la legge fosse approvata.
Ancor più stupefacente è l’articolo 6 della stessa proposta di legge, il quale precisa che il diritto di asilo si può concedere anche a chi ha cercato di sovvertire l’ordine costituzionale del proprio paese, dunque a rivoluzionari o terroristi a seconda dei casi, se quegli atti erano finalizzati “a liberare il paese di origine da un regime formalmente o solo sostanzialmente illiberale”. E’ evidente che con una formulazione del genere ci si addentra su un terreno sconfinato ed estremamente scivoloso. Chi decide infatti se un regime è illiberale ( e soprattutto che si intende con questo termine) al punto da considerare liberatori coloro che hanno preso le armi contro di esso. Ad esempio alla luce di questo principio i fondamentalisti islamici algerini che tentano di sovvertire il regime autoritario del loro paese, avrebbero diritti ad ottenere asilo sulle nostre sponde se questa legge fosse approvata?
E ancora va da se che in questo articolo riecheggia il principio base del concetto di esportazione della democrazia negli altri paesi, ovvero il principio che è alla base della missione in Afghanistan e di altre missioni militari.
Per il momento, va detto che l’iter di questa proposta di legge ha subito immediatamente un rallentamento in considerazione del fatto che anche il governo sta preparando un testo unico vertente sulla stessa materia. Staremo a vedere, certo il problema resta, come lo stupore nei confronti di un Pd che sul diritto di asilo è riuscito a scavalcare a sinistra addirittura Sel.