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mercoledì 25 febbraio 2015

DECRETO SULLA RAI E INTERVENTO DELLA PRESIDENTE BOLDRINI



Da diversi giorni si discute, e soprattutto si polemizza, sull’ipotesi che il governo proceda alla riforma della Rai per decreto legge. La polemica politica aveva impegnato da un lato il governo ed esponenti del partito democratico, dall’altro esponenti dell’opposizione. Ieri, però, si è registrato un salto di qualità con la presa di posizione molto netta della Presidente della Camera Laura Boldrini. La Presidente della Camera ha dichiarato che un decreto sulla Rai sarebbe privo dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione. Ovviamente le parole del presidente della Camera hanno suscitato la risposta piccata del partito democratico, che le ha ricordato che spetta al Capo dello Stato e non al Presidente di Montecitorio giudicare sulle prerogative costituzionali di un decreto legge.
Ad avviso di questo blog, per quello che vale, la posizione assunta dalla Presidente Boldrini è corretta e giustificata, se non latro, alla luce delle tesi utilizzate in questi giorni da coloro che ipotizzavano il ricorso ad un decreto legge.
Il Vice segretario del Pd Lorenzo Guerini ha ribadito più volte che l’eventuale ricorso ad un decreto legge sarebbe dipeso dal comportamento dimostrato dall’opposizione, il che ha poco senso. Il comportamento dell’opposizione nei confronti di un provvedimento, infatti, è conoscibile solo dopo che il provvedimento è stato varato e depositato in Parlamento, non è invece conoscibile in via preventiva.
Il Presidente del Consiglio Renzi, infatti, ha aggiustato il tiro rispetto alle parole di Guerini, affermando che il varo di un decreto legge sulla Rai si sarebbe imposto se l’opposizione avesse praticato forme ostruzionistiche  su tutti i provvedimenti attualmente in corso di esame, sostenendo che l’unico strumento per baypassare l’ostruzionismo è il decreto legge.
Anche questa posizione, però, è facilmente confutabile. Alla Camera dei Deputati, semmai, è vero il contrario. L’unico provvedimento per cui il regolamento non prevede il contingentamento dei tempi è proprio il decreto legge che, dunque, è facile preda delle tattiche ostruzionistiche. E’ proprio per questo che quando la Camera esamina un decreto il governo ricorre quasi sempre all’apposizione della questione di fiducia.
Al contrario i disegni di legge ordinari sono soggetti al contingentamento dei tempi. Questo significa che ogni gruppo ha un tempo limite per svolgere i propri interventi e illustrare i propri emendamenti. Scaduto quel tempo quel gruppo non può più parlare, se non con interventi brevissimi di un solo minuto (se concessi dalla presidenza).
A fronte di queste prese di posizione l’intervento della Presidente Boldrini non deve essere letto ovviamente come un tentativo di sostituirsi al Capo dello Stato, né tanto meno come una presa di posizione “politica”, bensì come un intervento a difesa delle prerogative della Camera dei Deputati, ed in questo senso è più che doveroso.

venerdì 27 dicembre 2013

IL DURO RICHIAMO DI NAPOLITANO A GRASSO E BOLDRINI


Pubblichiamo di seguito la lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai presidenti di Camera e Senato, oltre che al Presidente del Consiglio, e che la presidente Boldrini ha letto in aula nel corso della seduta odierna. Come si può ben vedere, la lettera costituisce un duro richiamo del capo dello stato in primo luogo ai presidenti delle due Camere, invitati ad applicare con massimo rigore il vaglio di ammissibilità sugli emendamenti presentati alle leggi di conversione dei decreti. Una critica che questo blog ha anticipato di qualche ora con la pubblicazione del post precedente, e che la missiva del Quirinale avvalora. Nella nota del Capo dello stato c’è anche una risposta anticipata nei confronti di chi denuncia come incostituzionali la reiterazione di parti del decreto non convertito.
Il testo che segue è quello integrale della lettera del capo dello stato, i corsivi sono invece di questo blog.

"Le modalità di svolgimento dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126 recante misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio - nel corso del quale sono stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi - mi inducono a riproporre alla vostra attenzione la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
Numerosi sono stati i richiami formulati nelle scorse legislature da me - in presenza di diversi Governi e nel rapporto con diversi Presidenti delle Camere - e già dal Presidente Ciampi alla necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988.
Come è noto questi principi sono stati ribaditi in diverse pronunce della Corte Costituzionale. In particolare nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte ha osservato che "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge", valutazione fatta sotto la propria responsabilità e sottoposta a giudizio del Capo dello Stato in sede di emanazione. Conclude la Corte affermando che "la necessaria omogeneità del decreto legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione", riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei suindicati criteri.
Proprio a seguito di questa sentenza il 22 febbraio 2012 ho inviato ai Presidenti pro-tempore delle Camere una lettera nella quale avvertivo che di fronte all'abnormità dell'esito del procedimento di conversione non avrei più potuto rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe potuto comportare la decadenza dell'intero decreto legge, non disponendo della facoltà di rinvio parziale. Esprimevo inoltre l'avviso che in tal caso fosse possibile una parziale reiterazione che tenesse conto dei motivi posti alla base della richiesta di riesame. La stessa Corte Costituzionale, del resto, fin dalla sentenza n. 360 del 1996, ha posto come limite al divieto di reiterazione la individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.
Rinnovo pertanto nello stesso spirito di collaborazione istituzionale l'invito contenuto in quella lettera ad attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando - se ritenuto necessario - le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari".
Roma, 27 dicembre 2013

mercoledì 18 dicembre 2013

LA FRETTA, A PAROLE, SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI



Il governo ha varato il decreto che elimina il finanziamento pubblico ai partiti venerdì 13 dicembre. Da allora, però, il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e dunque non è in vigore. Da venerdì a ieri sono state pubblicate giù quattro gazzette (venerdi, sabato, lunedì e martedì) ma del provvedimento governativo sui soldi dei partiti non vi è traccia.
Ovviamente non vi è nulla di strano. Capita sovente che un decreto varato in consiglio dei Ministri compaia in Gazzetta anche diversi giorni dopo. Solitamente ciò si deve soprattutto a due fattori. Uno riguarda gli ulteriori aggiustamenti che gli uffici governativi continuano ad apportare al testo anche dopo la sua approvazione in Cdm. Questo avviene solitamente quando i provvedimenti sono approvati con la formula “salvo intese”. L’altro fattore che può ritardare la pubblicazione di un decreto è la firma indispensabile del Capo dello Stato, che in alcuni casi può tardare ad arrivare quando gli uffici legislativi del Quirinale intendono effettuare ulteriori controlli e approfondimenti sul testo.
Non sappiamo quali siano i motivi della mancata pubblicazione del decreto sul finanziamento pubblico ai partiti, certo è strano però che ci si sbrighi ad approvarlo e soprattutto ad annunciarlo (a parole) e poi si lascino trascorrere ad oggi già 5 giorni prima di tradurlo in un fatto concreto.
Ovviamente sono troppi i giorni che separano dalla fine dell’anno per pensare ad una manovra dilatoria volta a scavallare la data limite del 31 dicembre, anche perché sarebbe semplicemente suicida. Certo è che più tardi si pubblica il testo, perché ad oggi esistono solo le anticipazioni a parole della conferenza stampa del presidente del consiglio, e meno tempo c’è per leggerlo minuziosamente riga per riga, in particolare a ridosso delle festività natalizie.
Altro effetto singolare e perverso di questo ritardo nella pubblicazione e nella presentazione del decreto al Senato, sta nel fatto che proprio oggi la commissione affari costituzionali di Palazzo Madama fa partire l’iter dell’esame sul finanziamento pubblico, ma ovviamente non sul decreto che non c’è, bensi sul testo del disegno di legge approvato alla Camera.

venerdì 8 novembre 2013

IL GOVERNO VARA UNA NORMA PER RENDERE PIU' OSCURI I DECRETI



La legge di stabilità è la legge più importante dell’anno perché è quella che determina l’impalcatura finanziaria e dunque le norme di spesa dell’anno successivo. Nella legge di stabilità 2014 varata dal governo Letta c’è un comma che non riguarda i soldi, ma che se approvato rischia di rendere ancora più oscuri e illeggibili i decreti legge.
Ad oggi esiste una norma, l’articolo 17 comma 30 della legge 127 del 1997 che impone al governo, quando abroga una norma con un decreto, di riportare per esteso in allegato il testo originario della norma abrogata o modificata.
La finalità è chiara ed è quella di consentire a chi lo vuole di capire che cosa sta cancellando il governo con un provvedimento di urgenza, cosa che sarebbe impossibile se ci si limitasse solo al rimando numerico del tipo l’articolo x della legge y è abrogato.
Purtroppo, come detto, il comma 26 dell’articolo 9 della legge di stabilità interviene proprio a sopprimere questa norma, tra l’altro compiendo l’ennesimo refuso nel riferimento normativo (infatti il comma in questione dispone l’abrogazione dell’articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n.127, che non esiste, perché il riferimento corretto legge 15 maggio 1997)
Certamente siamo consapevoli che nella legge di stabilità ci sono problemi molto più urgenti e molto più importanti di questo. Ma allo stesso tempo ci sentiamo di chiedere al governo perché all’interno delle legge di stabilità, che si dovrebbe occupare di altro, ha trovato il tempo per inserire una norma come quella del comma 26 dell’articolo 9, che rende più difficoltosa la lettura e la comprensibilità di un decreto legge?