lunedì 29 febbraio 2016

IL DLGS DELLA MADIA CHE LEGIFERA A LEGISLAZIONE PRESUNTA


Il testo di uno (dei tanti) decreti legislativi attuativi della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015) è finalmente disponibile (atto gov. 267). Si tratta del provvedimento attuativo dell'articolo 7 della delega in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
Avremmo voluto effettuare una disamina del suo contenuto (che è in gran parte positivo), ma che rinviamo ad altro post perchè riteniamo di soffermarci preventivamente su un aspetto del provvedimento che ha attirato la nostra attenzione in merito al modo poco usuale e poco ortodosso di redigere due articoli di questa bozza di dlgs.
Uno dei capisaldi dell'attività di scrittura delle leggi è che si legifera sempre a legislazione vigente, dunque facendo riferimento esclusivamente ad atti normativi già in vigore.
In maniera sorprendente ben due disposizioni dell'atto 267 vengono meno a tale fondamentale criterio. Ci riferiamo all'articolo 3, comma 2 lettera b) e all'articolo 21, comma 1, lettera a) in cui le disposizioni recate fanno riferimento "al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.124".
Un riferimento palesemente "casereccio" quanto improprio dal momento che non si fa riferimento alle disposizioni di un provvedimento già vigente, bensì di un provvedimento ancora da adottare (infatti non si cita il numero del dlgs nè la data di entrata in vigore, bensì l'articolo della legge delega che questo dovrà attuare). Non solo, ma si chiede a deputati e senatori delle commissioni competenti di esprimere un parere che, su queste due disposizioni è praticamente in bianco, perchè nessuno le conosce visto che non sono disponibili neppure i testi in bozza.
La cosa non è affatto secondaria perchè si parla di società partecipate e perchè all'articolo 21 della bozza di dlgs in esame si fa riferimento a ben 7 articoli di questo provvedimento che nessuno conosce.
Senza volontà alcuna di fare inutili dietrologie, ci limitiamo semplicemente a sottolineare che siffatte disposizioni non dovrebbero trovare spazio in un provvedimento che, seppure sotto forma di bozza e per un semplice parere, viene sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Ci domandiamo se il DAGL se ne sia accorto e soprattutto siamo curiosi di capire se, in sede di esame la questione verrà sollevata da qualche deputato o senatore.
Da un punto di vista più strettamente tecnico ci domandiamo come possa essere fatto entrare in vigore questo dlgs, con le due disposizioni di cui si sta parlando, prima di far entrare in vigore l'altro provvedimento a cui si fa riferimento ma che al momento non è disponibile neppure in bozza. La risposta sembra ovvia e cioè si farà entrare in vigore il dlgs adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 124/2015 e poi questo provvedimento. Il problema sta nel fatto che questo provvedimento (l'atto 267) è ormai prossimo alla scadenza perchè la delega disposta dall'articolo 7 doveva essere attuata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e non entro 12 mesi come le altre deleghe recate dalla stessa legge.
Staremo a vedere e soprattutto staremo ad aspettare se nel frattempo compariranno, quanto meno in bozza le disposizioni a cui si fa riferimento.

giovedì 25 febbraio 2016

LA FIDUCIA IMPEDISCE DI SCIOGLIERE IL NODO SULL'AMMISSIBILITA' DEL CANGURO


L’epilogo dell’esame del ddl sulle unioni civili, con l’apposizione della fiducia su un maxiemendamento presentato dal governo, ha confermato il carattere “anomalo” che l’esame di questa legge ha avuto fin dal suo arrivo in aula, con un testo base approvato non dalla commissione in sede referente, bensì dalla conferenza dei presidenti di gruppo.
Dopo di ciò si era posta la questione dell’emendamento Marcucci, il così detto canguro. Quindi il Presidente del Senato prima sui giornali e poi nel chiuso della conferenza dei capigruppo (e quindi in via non ufficiale per quanto riguarda l’aula) con un colpevole ritardo ha fatto sapere che avrebbe dichiarato inammissibile l’emendamento Marcucci e tutti gli altri che ne avevano la stessa natura. Inammissibilità che, pero, a stare sempre alle voci non ufficiali fatte filtrare sui giornali, era poggiata su motivazioni assai labili se non contraddittorie.
Chi ha interesse per le procedure e i precedenti parlamentari attendeva con un certo interesse la prima seduta che in questa settimana si sarebbe svolta sul disegno di legge Cirinnà, perché proprio all’inizio di questa seduta il Presidente del Senato avrebbe dovuto dichiarare quali, tra gli emendamenti presentati, sarebbero stati  inammissibili con le relative motivazioni.
La fiducia annunciata ieri, dal Ministro Boschi, non appena l’aula è passata all’esame del ddl sulle unioni civili, ha fatto decadere automaticamente tutti gli emendamenti presentati e ciò, conseguentemente, ha consentito al Presidente Grasso di pronunciarsi sulle inammissibilità.
Il risultato che si è prodotto su quest’ultimo punto è a nostro avviso il più deleterio in previsione futura. Ufficialmente, infatti, l’emendamento premissivo ad un articolato, che non ha un reale contenuto normativo e la cui finalità e solo quella di precludere un gran numero di emendamenti successivi , non è stato dichiarato ufficialmente inammissibile, dunque in futuro a fronte di un nuovo emendamento canguro con caratteristiche fotocopia di quello Marcucci, nessuno potrà invocare a ragione il precedente nel chiederne l’inammissibilità.
Allo stesso tempo, però,sono però agli atti della pubblicistica voci e riflessioni  e prese di posizione che sono state addebitate al Presidente Grasso e da questi non smentite, nelle quali risulta palese l’intenzione del Presidente di considerare inammissibile l’emendamento canguro.
Nell’attività parlamentare contano solo gli atti ufficiali ovviamente, ma la pubblicistica avrà comunque un suo peso, e basta vedere il dibattito odierno in cui diversi senatori hanno già fatto riferimento alle posizioni non ufficiali del Presidente sulla (a questo punto presunta) inammissibilità del canguro, nel rinfocolare polemiche.

Il fatto che il Presidente Grasso non abbia avuto modo (o non abbia avuto la volontà) di pronunciarsi ufficialmente sul canguro lascia sospeso un elemento di non poco conto che, probabilmente, non mancherà di suscitare nuove roventi polemiche alla prossima occasione.

lunedì 22 febbraio 2016

IL RISCHIO CHE LA TOPPA SUL CANGURO SIA PEGGIORE DEL BUCO


Sabato 20 febbraio sulla stampa quotidiana sono stati pubblicati numerosi articoli in cui si riportavano quelle che sarebbero state le intenzioni del Presidente Grasso in merito all’emendamento Marcucci e a molti altri premissivi  in vista della ripresa dell’esame del ddl sulle unioni civili.
In questi articoli si ipotizzava che il Presidente del Senato dichiarerebbe inammissibili tali emendamenti con la motivazioni che, nella situazione che si è venuta a creare dopo il ritiro da parte della Lega di circa 4500 emendamenti, il ricorso ad uno strumento che avrebbe prodotto effetti preclusivi sulle proposte emendative successive, come appunto l’emendamento Marcucci, costituirebbe un’arma sproporzionata e impropria.
Poiché non si tratta di dichiarazioni ufficiali, bensì di valutazioni del presidente del Senato “fatte filtrare” alla stampa è doveroso attendere gli atti ufficiali (eventuale dichiarazione delle inammissibilità) e soprattutto le motivazioni, se vi saranno, di tali atti.
Per il momento si può solo sottolineare che, se l’emendamento Marcucci e gli altri cangurini verranno dichiarati inammissibili sulla base delle motivazioni anticipate sulla stampa, la soluzione lascerebbe non poche perplessità e, ancora una volta porrebbe precedenti preoccupanti. Insomma è il classico caso in cui la toppa sarebbe peggiore del buco.
Le valutazioni pubblicate sui giornali hanno certamente una logica politica. Il problema è che l’ammissibilità di una proposta emendativa non dovrebbe rispondere a valutazioni politiche, ma solo a valutazioni tecniche alla luce delle norme regolamentari.
In questo senso al Senato è l’articolo 97 che detta le norme in tema di ammissibilità, poiché però la lettera di tale articolo dice poco, è importante rifarsi alla circolare del presidente del Senato del gennaio 1997. questa al punto 5.5 specifica che “Sono inammissibili gli emendamenti privi di reale portata modificativa, salvo che intendano apportare correzioni di forma, nel qual caso vanno esaminati e votati in sede di coordinamento”.
Ora se un emendamento come quello Marcucci è da ritenersi inammissibile perché non ha reale portata modificativa, o per qualsiasi altro criterio, questo rimane tale sia che sul tavolo vi siano 10.000 emendamenti, sia che ve ne siano poche decine.
Nelle sedute della settimana scorsa è vero che non si è arrivati al momento dello speech sull’ammissibilità degli emendamenti, ma a leggere il dibattito tutto lasciava ritenere che l’emendamento Marcucci sarebbe stato posto in votazione ( e lo sarebbe stato per primo), dunque la settimana scorsa sarebbe stato considerato ammissibile, mentre a sette giorni di distanza con tutta probabilità sarà dichiarato inammissibile.
Se ciò si verificherà, ci auguriamo davvero, che il Presidente Grasso non metta a verbale, ponendo dunque il precedente, le motivazioni “politiche” che lui o chi per lui avrebbe fatto arrivare alla stampa.

Un conto è la valutazione che, come alla Camera, opera il presidente di assemblea quando decide di ricorrere a votazioni riassuntive o per principi a fronte del numero di emendamenti presentati, un altro è invece dichiarare o non dichiarare ammissibile una proposta emendativa in base ad una valutazione che non riguarda la natura e le caratteristiche di quella proposta, ma elementi ad essa estranei ed esterni come il numero totale di proposte emendative all’esame.