mercoledì 17 febbraio 2016

LE CRITICITA' REGOLAMENTARI E PROCEDURALI DELL'EMENDAMENTO MARCUCCI


Sulla vicenda di questi due ultimi giorni che ha portato al rinvio alla prossima settimana dell’esame del disegno di legge sulle unioni civili è necessario distinguere due aspetti. Il primo riguarda le varie posizioni nel merito della legge proposta che sono, ovviamente, tutte legittime. Il secondo riguarda invece le procedure, i regolamenti e il principio della funzione delle assemblee parlamentari.
Sotto questo profilo, per nulla secondario o formale,  l’ormai noto emendamento Marcucci (emendamento n. 01.6000) presentava più di una criticità. Per chi vuole capire meglio la questione è consigliabile leggere dai resoconti stenografici l’intervento svolto ieri dal Senatore Schifani (tecnicamente impeccabile) ed anche quello del Senatore Quagliariello (interessante è comunque l’intero dibattito che si svolge sull’ordine dei lavori e che si conclude con il rinvio dell’esame al giorno successivo).
Questo emendamento, il contenuto del quale è stato spiegato nel post di ieri, aveva come finalità quella di far decadere la maggior parte degli emendamenti presentati. Dunque qualche argomento a suo sostegno (valido per la dialettica più che per il diritto parlamentare) vi era finchè sul tavolo vi erano migliaia di emendamenti presentati che avrebbero esteso a dismisura l’esame della legge.
Nel momento in cui la quasi totalità di questi emendamenti sono stati ritirati (ad opera del gruppo Lega) l’emendamento Marcucci non ha più alcuna giustificazione, se non quella (inaccettabile sotto il profilo tecnico) di impedire che si esaminino e si votino un numero di proposte emendative assolutamente accettabile.
Oltre a questa che costituisce la principale motivazione contro l’emendamento Marcucci, vi sono altre questioni di non poco conto da considerare. La prima riguarda l’ordine di votazione sugli emendamenti presentati. Procedure consolidate e regolamenti prevedono che nell’ordine di votazione, sia in commissione che in aula, si votino prima gli emendamenti più lontani dal testo in esame e poi quelli più vicini ad esso. Se si legge l’emendamento Marcucci non si può non concordare sul fatto che questo sia per nulla contrario al testo in esame. Come tale doveva essere posto in votazione dopo un certo numero di altri emendamenti premissivi. Dal fascicolo degli emendamenti disposto per la seduta di ieri, invece, l’emendamento Marcucci era il primo sul quale l’aula del Senato sarebbe stata chiamata a pronunciarsi.
Altra criticità di non poco conto è quella che riguarda l’ammissibilità stessa dell’emendamento. Il regolamento del Senato ed una circolare del presidente del Senato stabiliscono che siano ammissibili solo emendamenti che abbiano concretamente portata innovativa e modificativa del testo in esame. L’emendamento Marcucci recava solo una modifica formale al testo, premettendo un articolo 01 all’articolo 1, ma nei principi non faceva che confermare e rafforzare i principi già espressi dagli articoli successivi.

Alla luce di quanto sopra, l’approvazione di un siffatto emendamento, sia che si riferisse ad un testo sulle unioni civili, sia che riguardasse qualsiasi altra materia, avrebbe recato un grave vulnus alle prerogative di un’assemblea parlamentare e allo stesso iter legis.

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