mercoledì 17 febbraio 2016

LE CRITICITA' REGOLAMENTARI E PROCEDURALI DELL'EMENDAMENTO MARCUCCI


Sulla vicenda di questi due ultimi giorni che ha portato al rinvio alla prossima settimana dell’esame del disegno di legge sulle unioni civili è necessario distinguere due aspetti. Il primo riguarda le varie posizioni nel merito della legge proposta che sono, ovviamente, tutte legittime. Il secondo riguarda invece le procedure, i regolamenti e il principio della funzione delle assemblee parlamentari.
Sotto questo profilo, per nulla secondario o formale,  l’ormai noto emendamento Marcucci (emendamento n. 01.6000) presentava più di una criticità. Per chi vuole capire meglio la questione è consigliabile leggere dai resoconti stenografici l’intervento svolto ieri dal Senatore Schifani (tecnicamente impeccabile) ed anche quello del Senatore Quagliariello (interessante è comunque l’intero dibattito che si svolge sull’ordine dei lavori e che si conclude con il rinvio dell’esame al giorno successivo).
Questo emendamento, il contenuto del quale è stato spiegato nel post di ieri, aveva come finalità quella di far decadere la maggior parte degli emendamenti presentati. Dunque qualche argomento a suo sostegno (valido per la dialettica più che per il diritto parlamentare) vi era finchè sul tavolo vi erano migliaia di emendamenti presentati che avrebbero esteso a dismisura l’esame della legge.
Nel momento in cui la quasi totalità di questi emendamenti sono stati ritirati (ad opera del gruppo Lega) l’emendamento Marcucci non ha più alcuna giustificazione, se non quella (inaccettabile sotto il profilo tecnico) di impedire che si esaminino e si votino un numero di proposte emendative assolutamente accettabile.
Oltre a questa che costituisce la principale motivazione contro l’emendamento Marcucci, vi sono altre questioni di non poco conto da considerare. La prima riguarda l’ordine di votazione sugli emendamenti presentati. Procedure consolidate e regolamenti prevedono che nell’ordine di votazione, sia in commissione che in aula, si votino prima gli emendamenti più lontani dal testo in esame e poi quelli più vicini ad esso. Se si legge l’emendamento Marcucci non si può non concordare sul fatto che questo sia per nulla contrario al testo in esame. Come tale doveva essere posto in votazione dopo un certo numero di altri emendamenti premissivi. Dal fascicolo degli emendamenti disposto per la seduta di ieri, invece, l’emendamento Marcucci era il primo sul quale l’aula del Senato sarebbe stata chiamata a pronunciarsi.
Altra criticità di non poco conto è quella che riguarda l’ammissibilità stessa dell’emendamento. Il regolamento del Senato ed una circolare del presidente del Senato stabiliscono che siano ammissibili solo emendamenti che abbiano concretamente portata innovativa e modificativa del testo in esame. L’emendamento Marcucci recava solo una modifica formale al testo, premettendo un articolo 01 all’articolo 1, ma nei principi non faceva che confermare e rafforzare i principi già espressi dagli articoli successivi.

Alla luce di quanto sopra, l’approvazione di un siffatto emendamento, sia che si riferisse ad un testo sulle unioni civili, sia che riguardasse qualsiasi altra materia, avrebbe recato un grave vulnus alle prerogative di un’assemblea parlamentare e allo stesso iter legis.

martedì 16 febbraio 2016

CHE COS'E IL SUPER CANGURO SULLE UNIONI CIVILI


Oggi al Senato è la giornata dei voti sugli emendamenti presentati al disegno di legge a.s. 2081 sulle unioni civili. Tra gli emendamenti che verranno votati oggi vi è l'emendamento 01.6000 del Senatore Andrea Marcucci, ribattezzato "super canguro", la cui eventuale approvazione produrrà l'effetto di precludere gran parte degli emendamenti presentati al testo in esame. Ma perchè e come questo effetto si produrrà?
L'emendamento 01.6000 aggiunge un articolo che precede l'attuale articolo 1 del disegno di legge.
Questo articolo non è una vera e propria disposizione normativa, ma (detto in maniera molto semplice e tecnicamente inappropriata) è una sorta di indice per principi delle disposizioni recate dagli articoli successivi.
L'emendamento Marcucci elenca, dunque, i principi contenuti in particolare nei primi dieci articoli del disegno di legge. Il voto favorevole su di esso si intenderà espresso anche sulla finalità degli articoli ai quali si riferisce. Ciò per il principio consolidato del "ne bis in idem", che è quel principio che prevede che l'assemblea non si pronunci due volte con il voto sullo stesso oggetto, comporterà la preclusione (detto semplicemente l'impossibilità di votare) di moltissimi emendamenti presentati agli articoli da 1 a 10, compresi quelli sulla stepchild adoption prevista dall'articolo 5.
Si parla comunemente di canguro facendo riferimento al meccanismo antiostruzionismo che l'articolo 85, comma 8 del regolamento della Camera attribuisce al proprio Presidente, prevedendo che a fronte di numerosi emendamenti presentati ad uno stesso testo che differiscono tra loro solo per cifre o per l'uso di una determinata parola, questi possa decidere di porre in votazione l'emendamento più lontano dal testo in esame, se questo viene respinto alcuni emendamenti intermedi (dunque procedendo a salti come un canguro) per arrivare all'emendamento più vicino al testo.
Questo istituto non è previsto dal regolamento del Senato, ma l'essenza e soprattutto le conseguenze prodotte dalla votazione per principi può essere facilmente riprodotta con un emendamento ben congegnato, come appunto quello di Marcucci.
Altra conseguenza che si produrrà sul testo del disegno di legge (nel caso dell'approvazione dell'emendamento Marcucci e successivamente del testo Cirinnà) sarà quella di avere un testo alla Camera dei Deputati, in seconda lettura, che all'articolo 1 (l'articolo 01 introdotto al Senato diverrà 1 nel testo coordinato per la Camera) avrà un'elencazione di principi che anticipano le vere e proprie disposizioni normative che seguono agli articoli successivi. La presenza di questo articolò, come già avvenuto per l'Italicum, obbligherà chi vuole emendare il testo licenziato dal senato a presentare gran parte delle proposte emendative all'articolo 1, corredandole di parti consequenziali riferite agli articoli successivi sui quali effettivamente si vuole intervenire.

sabato 10 ottobre 2015

SULLA CITTADINANZA LA BOLDRINI SBAGLIA SPEECH E CI RIMETTE BALDELLI


L'importanza che un presidente di assemblea pronunci sempre speech formalmente corretti, anche rischiando di essere ridondante e burocratico, nel riferirsi alle varie fasi della seduta è ben dimostrato da quanto avvenuto nelle sedute della Camera dei Deputati del 7 e 8 ottobre nel corso dell'esame delle proposte di legge che modificano le norme in tema di attribuzione della cittadinanza. Tale esame, vertendo su materia riferita ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, poteva rientrare nella fattispecie prevista dal comma 12 dell'articolo 24 del Regolamento Camera, che esenta dal contingentamento dei tempi. Lo stesso comma, però, specifica che perchè una proposta di legge che verta sui diritti previsti nella prima parte della Costituzione sia considerata di eccezionale rilevanza e, dunque, esentata dal contingentamento dei tempi, ciò deve essere esplicitamente richiesto da un Gruppo parlamentare. Poichè nel caso delle proposte di legge sulla cittadinanza tale richiesta non vi è stata da parte di nessuno, l'esame in aula ha previsto regolarmente tempi contingentati.
Nel corso dell'esame in assemblea, poichè Lega e FDI hanno tentato di opporsi all'approvazione di tali proposte, i loro esponenti hanno sollevato anche questa questione regolamentare, lamentando il poco tempo a disposizione per gli interventi (Lega e FDI dispongono di gruppi poco numerosi e sotto i 20 deputati) e l'obbligo di porre in votazione solo pochi dei loro emendamenti. All'ennesima obiezione in tal senso, in una seduta turbolenta che porterà all'espulsione del Presidente del gruppo della Lega, la Presidente Boldrini risponendo all'onorevole Fedriga lo fa di getto (e senza attendere il suggerimento della Segretaria Generale che l'assiste nelle sedute) e pronuncia questa frase "Detto questo, siccome si tratta di provvedimenti di eccezionale rilevanza e questo la Presidenza non ritiene che sia di eccezionale rilevanza," pag. 107 del resoconto del 7 ottobre. E' evidente che la Presidente volesse fare riferimento alla mancata richiesta da parte di un gruppo come previsto dl comma 12 dell'art. 24, ma la frase testuale che pronuncia fa pensare ad una sua valutazione soggettiva.
Nella seduta del giorno seguente prima l'on. Corsaro (Misto), poi più di un deputato leghista citano la frase nel corso del dibattito strumentalizzandola a fini politici per sostenere che la Camera stia approvando una legge che la stessa Presidente della Camera ha dichiarato non avere eccezionale rilevanza. Alla seconda volta che nel corso della seduta viene sollevata questa critica "politica", correttamente il Presidente di turno Simone Baldelli chiarisce che la non eccezionale rilevanza della proposta di legge per la Presidenza ha esclusivo significato procedurale e cita correttamente il comma in questione. Alla spiegazione del Presidente ribatte con veemenza il deputato leghista Gianluca Pini che testualmente legge la dichiarazione della presidente Boldrini per sostenere la tesi dell'opinione soggettiva della presidente e, come tale, utilizzabile nel dibattito politico da chi si oppone alle proposte in esame.
Dialetticamente è difficile dare torto ai deputati della lega, e così un'affermazione non formalmente coretta della presidente della Camera ha consentito una strumentalizzazione politica nella seduta successiva e soprattutto ha consentito una contestazione nei confronti del Presidente di turno anche a fronte di una precisazione regolamentare impeccabilemeno informazioni